Crediti del professionista e prededuzione

Il credito del professionista che abbia svolto attività funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare rientra de plano tra i crediti sorti “in funzione” della procedura e, come tale, a norma dell’art. 111, secondo comma, legge fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento. Non può escludersi la funzionalità della prestazione, per gli effetti di cui all’art. 111 legge fallimentare per il semplice fatto che all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione sia conseguito il fallimento.

(Cassazione civile, 18 gennaio 2018, n. 1182)