Le spese legali stragiudiziali sono danno emergente

Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l’avvocato al quale si sia rivolta per avere assistenza stragiudiziale, costituiscono una ordinaria ipotesi di danno emergente, di cui all’art. 1223 Cod. Civ.. Pertanto, come qualsiasi altra voce di danno, essa è soggetta alle regole generali e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza o sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma I e II, Cod. Civ.) e non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito (art. 1223 Cod. Civ.). Stabilire se la vittima abbia speso o meno somme eccessive è giudizio che va compiuto in base alle norme di legge che fissano la misura dei compensi dovuti agli avvocati per l’attività stragiudiziale secondo i criteri di determinazione previsti dal D.M. 8 aprile 2004 n. 127, rimasto in vigore fino al 28 agosto 2012.

(Cassazione civile, ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2644)