Opponibilità dell’assegnazione all’erede dell’ex coniuge
Ne consegue che non è possibile ritenere che il diritto di assegnazione della casa familiare si sia estinto per il solo effetto della morte dell’ex coniuge dell’affidatario della prole trattandosi di un diritto personale di godimento “sui generis” che, proprio in virtù di quel vincolo di destinazione di cui dicevamo poc’anzi, si estingue solo per il venir meno dei presupposti che ne hanno determinato l’assegnazione, vale a dire la presenza di prole minorenne o di prole maggiorenne economicamente ancora non indipendente ovvero, come previsto dall’art. 337-sexies c.c., nel caso di passaggio a nuove nozze oppure di convivenza more uxorio o di non utilizzo dell’immobile da parte del coniuge beneficiario.
(Cassazione Civile, 29 gennaio 2018, n. 2106)