Consumazione del diritto al deposito: no alla memoria integrativa

Il deposito della memoria istruttoria prevista dall’art. 183, 6º comma, n. 2, c.p.c. consuma il potere riconosciuto alla parte sicché, dovendosi assicurare una ordinata gestione del processo, è inammissibile il deposito di una ulteriore memoria integrativa, pur nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

(Tribunale di Mantova, 30 maggio 2017)