Risarciscono il danno i genitori del minore “maleducato”
I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall’art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore. L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 cod. civ..
In sostanza, la gravità della condotta del minore è, di per sé, sintomo del mancato raggiungimento della prova liberatoria di cui all’ultimo comma della disposizione citata.
(Tribunale di Savona, 22 gennaio 2018, n. 79)