Assegnazione della casa familiare concessa in comodato

Anche se l’immobile è stato concesso in comodato al figlio per motivi lavorativi e non per stabilirvi la residenza della famiglia, non rileva il cambio di destinazione e di uso dell’immobile assegnato al coniuge per esigenze del minore, in presenza di un’implicita accettazione del cambio da parte del comodante. Pertanto, anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà del coniuge non assegnatario, se sono osservate le condizioni e se nell’immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l’assegnazione è opponibile ai proprietari e ai terzi.

(Cassazione Civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3302)