Riforma della sentenza di fallimento ed inammissibilità del concordato
Se la sentenza dichiarativa di fallimento segue un provvedimento di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione sull’inammissibilità del concordato poiché è nell’interesse del proponente il concordato a veder esaminati i motivi che hanno sancito l’insuccesso del concordato preventivo. Pertanto, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando la decisione del tribunale sulla sua mancata ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 162 L.F., è tenuto a riesaminare tutte le questioni concernenti l’ammissibilità, sempre che non riguardino fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del Tribunale.
(Cassazione Penale, 25 gennaio 2018, n. 1893)