Obblighi di diligenza del notaio
Il notaio non può limitarsi al mero accertamento della volontà delle parti ed a sovrintendere alla compilazione dell’atto, occorrendo che si interessi anche delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto e del risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti. (Nel caso di specie, in cui le parti di un preliminare avevano pattuito un termine di nove anni per la stipula del contratto definitivo, la Corte ha ritenuto che fosse dovere del notaio avvertirle che il c.d. “effetto prenotativo” del preliminare cessa qualora, entro tre anni dalla sua trascrizione, non sia eseguita quella del contratto definitivo o della domanda giudiziale diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre).
(Cassazione Civile, 18 maggio 2017, n. 12482)