E’ necessaria l’esecuzione forzata per entrare in possesso dei beni sequestrati?
In caso di sequestro giudiziario di beni, una volta che la connessa domanda di merito sia stata accolta con sentenza di primo grado non passata in giudicato, non è possibile per la parte vittoriosa nel giudizio di merito immettersi immediatamente nel possesso dei beni sequestrati chiedendone il rilascio al custode giudiziario nominato. La parte vittoriosa in primo grado dovrà invece avviare l’esecuzione nelle forme di cui agli artt. 605 e ss. C.p.c., notificando il precetto alla parte soccombente, e sarà poi l’ufficiale giudiziario a recarsi sul luogo dell’esecuzione, richiedendo al custode giudiziario la necessaria collaborazione per immettere l’avente titolo nel possesso dei beni, restando ferma al contempo la possibilità per la parte obbligata di opporsi all’esecuzione mediante il rimedio di cui all’art. 615 C.p.c..
(Tribunale di Udine, ordinanza 24 gennaio 2018)