Revoca della sentenza di fallimento ed interruzione del giudizio di opposizione allo stato passivo

La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, attesa la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all’accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo. Nel caso in cui il fallito ritorni in bonis, l’accertamento effettuato nella procedura fallimentare non ha valore di prova certa ed il creditore, per recuperare coattivamente le somme, dovrà munirsi di regolare titolo esecutivo e, quindi, per ottenerlo, provvedere alla prova del credito secondo le regole generali.

(Cassazione civile, ordinanza 19 febbraio 2018, n. 3957)