Concorso del cliente nel comportamento negligente del commercialista.

Nel rapporto tra contribuente (soprattutto lavoratore autonomo o imprenditore) e commercialista, la condotta del contribuente dev’essere improntata a diligenza qualificata in ordine al puntuale assolvimento dei propri obblighi fiscali, se non del quantum e delle modalità di adempimento (demandati al consulente), quanto meno dell’an della pretesa statuale, richiedendosi da parte sua l’esercizio del dovere di vigilanza affinché venga data puntuale esecuzione al mandato conferito. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia ravvisabile un difetto di diligenza del professionista, questi non risponde per l’intero danno ove dimostri che il comportamento negligente del cliente sia concorso nella produzione dell’evento, con conseguente limitazione per il professionista dell’obbligo risarcitorio.

(Tribunale di Milano, 12 gennaio 2018, n. 265)