L’omessa presentazione delle osservazioni ex art. 95, comma II, L.F. non comporta acquiescenza allo stato passivo

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, il creditore, il cui credito sia stato escluso, oppure ridotto, nel progetto predisposto dal curatore, può proporre eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti, pure nell’ipotesi ove non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ai sensi dell’art. 95, II comma, legge fallimentare, dovendosi escludere che l’omesso esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del citato giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 del codice di rito civile.

(Cassazione Civile, 24 agosto 2016, n. 17286)