Liquidazione integrale del danno = (danno risarcibile) – (indennità assicurativa)

Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.

(Cassazione Sez. Un. Civili, 22 maggio 2018, n. 12565)