L’email non disconosciuta forma piena prova in relazione al suo contenuto

L’e-mail è un “documento informatico”, definito dall’art. 1, co. 1, lett. p), d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) come “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
Tale riproduzione informatica, seppur priva della sottoscrizione, rientra nell’ambito delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 Cod. Civ., secondo cui tali documenti formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

(Cassazione Civile, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11606)