Appalto e responsabilità del committente per cose in custodia
Il contratto di appalto di lavori sulla pubblica via non priva l’amministrazione committente della responsabilità da custodia finché perduri il potere di fatto sulla cosa e, dunque, fino a che l’area non sia completamente enucleata e delimitata nonché interdetta al passaggio del traffico veicolare e pedonale: solo a quel punto la custodia sarà affidata esclusivamente all’appaltatore. Inoltre, se il cantiere occupa solo parte della strada, mentre la restante parte rimane aperta al pubblico, in relazione a quest’ultima la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all’ente pubblico persiste; anche in relazione a quella zona non asfaltata posta tra i margini tra la carreggiata ed i limiti della sede stradale (banchina).
(Cassazione Civile, ordinanza 12 luglio 2018, n. 18325)