Mancato deposito presso il registro imprese ed attendibilità dei bilanci
Per dimostrare di essere sottratta alle procedure concorsuali, ai sensi dell’art. 1, comma secondo, l.fall., è necessario che la società produca i bilanci approvati dall’assemblea dei soci per il triennio rilevante; il giudice di merito, non può ritenere inattendibili detti bilanci, solo perché non risultano essere stati depositati presso il registro delle imprese, dovendo invece, una volta accertato che i detti bilanci siano stati approvati, motivare espressamente sulle ragioni che inducono ad una valutazione di non attendibilità di siffatti documenti.
(Cassazione Civile, ordinanza 18 giugno 2018, n. 16067)