Le soglie di fallibilità si calcolano su esercizi di bilancio annuali

L’art. 1 comma II, L.F. predetermina delle soglie di fallibilità calcolandole su uno scaglione temporale annuo, cosicché tale scelta legislativa non possa essere vanificata da una decisione dell’imprenditore di abbreviare la durata dell’esercizio. Ne consegue che i tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da considerare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attività di impresa.
Nonostante dunque vi sia piena libertà della società di modificare l’epoca di chiusura del proprio esercizio, l’applicazione di tale esercizio ‘ridotto’ alla fattispecie fallimentare configura abuso di diritto, poiché tale deliberazione societaria non rileva ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità che sono legate a dati oggettivi di portata annuale.

(Cassazione Civile, 24 maggio 2018, n. 12963)


Le soglie di fallibilità si calcolano su esercizi di bilancio per anni interi annuali

L’art. 1 comma II, L.F. predetermina delle soglie di fallibilità calcolandole su uno scaglione temporale annuo, cosicché tale scelta legislativa non possa essere vanificata da una decisione dell’imprenditore di abbreviare la durata dell’esercizio. Ne consegue che i tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento da considerare ai fini della verifica dei presupposti di fallibilità, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, a meno che non sia trascorso un lasso di tempo inferiore dall’inizio dell’attività di impresa.
Nonostante dunque vi sia piena libertà della società di modificare l’epoca di chiusura del proprio esercizio, l’applicazione di tale esercizio ‘ridotto’ alla fattispecie fallimentare configura abuso di diritto, poiché tale deliberazione societaria non rileva ai fini della verifica del superamento delle soglie di fallibilità che sono legate a dati oggettivi di portata annuale.

(Cassazione Civile, 24 maggio 2018, n. 12963)


Abuso di diritto nell'assemblea dei soci

Il diritto attribuito ai soci di minoranza dall’art. 2374 Cod. Civ. di richiedere il rinvio dell’assemblea dei soci per non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, trova comunque un limite nei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ. Pertanto, non è lecito abusare dei propri diritti per conseguire finalità sostanzialmente lesive di interessi di più ampia portata, che trascendono quelle tutelate dalla norma.

(Cassazione civile, 12 dicembre 2017, n. 29792)