La doppia striscia non è sufficiente a qualificare la strada come “urbana di scorrimento”

Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4 può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, C.D.S., e non altre, dovendo ritenersi necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità (nella specie la Corte ha escluso che l’esistenza di una doppia striscia fosse sufficiente per qualificare la strada come strada a due carreggiate).

(Cassazione Civile, 17 febbraio 2023, n. 5078)