Accettazione tacite dell’eredità: i pagamenti dei debiti del de cuius

Non possono costituire accettazione tacita dell’eredità gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex art. 460 c.c.. Per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere (nella specie, il fatto che il chiamato all’eredità avesse provveduto al pagamento di un verbale per alcune violazioni stradali compiute dall’auto intestata al de cuius non configura un’accettazione tacita di eredità. Nel caso in cui provveda poi alla rinunzia dell’eredità, deve essere accolta l’opposizione ai verbali di accertamento notificatigli per le successive infrazioni).

(Cassazione Civile, 30 settembre 2020, n. 20878)