Conteggio delle superfici nell’agevolazioni prima casa
In tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte I, art. 1, nota II-bis, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al d.m. lavori pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito della “abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della “utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità”. In linea generale, dalla nozione di superficie utile complessiva va tuttavia esclusa quella destinata a box-autorimessa; non perché quest’ultima non sia astrattamente includibile in quella, ma perché espressamente eccettuata, nell’esercizio di una tipica scelta legislativa, dal citato art. 6, il cui richiamo al “posto macchina” unitamente a quello di altri locali eccettuati, ancorché utilizzabili: balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale – deve ritenersi riferito non soltanto al posto aperto e delimitato in area comune, ma anche al box-auto; senza con ciò contravvenire, stante l’ampiezza letterale della formula normativa e l’identità di ratio, al dettame generale di tassatività e stretta interpretazione delle ipotesi agevolative.
(Cassazione Civile, 8 giugno 2021, n. 15880)