Responsabile l’amministratore per l’allaccio abusivo del condominio alla rete idrica
L’allaccio abusivo di un condominio alla condotta idrica costituisce di per sé un illecito di cui non può non rispondere il condominio nella sua interezza ai sensi dell’art. 2043 c.c., e tale illecito si configura come illecito permanente produttivo di danni del quale deve rispondere il condominio finché non cessa l’illecito. L’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini (nella specie, la Corte ha sottolineato che il compito dell’amministratore sarebbe stato quello di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetuarsi dell’illecito permanente consumato, in modo determinante, attraverso l’impianto condominiale, consistente nel tratto di condotta che partiva dal punto in cui avveniva l’allaccio abusivo e attraverso il quale si era perpetuato l’illecito prelevamento dell’acqua dal sistema idrico; pertanto, ai sensi del 2043 c.c., il Condominio, in persona dell’amministratore, doveva risponde per non aver improntato la propria condotta omettendo di compiere quelle attività che avrebbe dovuto compiere).
(Cassazione Civile, ordinanza, 1 agosto 2022, n. 23823)