Le gravi condizioni psichiche dell’amministrato consentono all’ADS l’inserimento coatto in struttura
Plurimi ricoveri coatti in servizio psichiatrico di diagnosi e cura, giustificati da episodi di agitazione psicomotoria con aggressività eterodiretta, specie nei confronti di congiunti, spesso dovuti ad abuso di alcool e di sostanze, confermati da perizia che attesta il peggioramento complessivo della situazione clinica del paziente nel corso degli anni, con ripercussioni negative sulla sua vita sociale e di relazione, appare opportuno che i poteri dell’Amministratore di Sostegno siano ampliati fino a ricomprendere la prestazione del consenso informato rispetto alle cure e agli altri aspetti sanitari, nonché alla decisione in relazione al luogo dove vivere, aspetti in relazione ai quali il beneficiario non risulta in grado di determinarsi.
(Tribunale di Genova, decreto, 27 gennaio 2024)
Amministrazione di sostegno e disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore
L'amministrazione di sostegno si configura come cd. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza.
(Cassazione Civile, 4 marzo 2020, n. 6079)
Potere di inserimento del soggetto debole in luogo di cura nonostante il suo dissenso
L’inserimento del beneficiario in casa di ricovero è operazione sicuramente lecita e ammissibile nell'ambito della amministrazione di sostegno, e ciò anche indipendentemente dal dissenso del beneficiario, ove pretestuoso; infatti, l’art. 358 c.c. - norma che dispone che il minore in tutela (dunque l’interdetto) non può abbandonare l’istituto cui è stato destinato senza il permesso del tutore – disciplina una limitazione, o comunque un effetto, della interdizione, ed è dunque estensibile al beneficiario di ADS ex art. 411, u.c., c.c., non essendovi ragioni letterali per ritenere il contrario.
(Tribunale di Vercelli, 8 marzo 2018)