Responsabilità degli amministratori di società di capitali
L’art. 2392 c.c., nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 6 del 2003, impone a tutti gli amministratori un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che non viene meno nella ipotesi di attribuzioni proprie di uno o più amministratori, restando anche in tal caso a carico dei medesimi l’onere della prova di essersi diligentemente attivati per porre rimedio alle illegittimità rilevate. Tuttavia, alla regola di porre a carico solidale di tutti gli amministratori le conseguenze delle rilevate illegittimità contabili e di gestione della società è legittimo fare eccezione per quegli amministratori che abbiano assunto l’incarico da troppo breve tempo per poter ragionevolmente supporre che abbiano avuto modo di rendessi conto della situazione e che siano stati in grado d’intervenire con utili strumenti correttivi.
(Cassazione Civile, 21 marzo 2018, n. 6998)