Responsabilità degli amministratori tra danno alla società e danno al singolo socio
Nel caso in cui venga esercitata da un socio di una s.r.l. l’azione sociale di responsabilità prevista dal 2° comma dell’art. 2476 c.c., ove venga raggiunta la prova dell’occultamento di proventi maturati in favore della società, sussiste la responsabilità degli amministratori per grave inadempimento ai propri obblighi.
Se dunque la società può chiedere all’amministratore infedele il risarcimento del danno provocato da detta condotta, non può parlarsi di danno immediato e diretto al socio ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., quando esso rappresenti solo il riflesso di quello arrecato al patrimonio sociale.
Ai sensi dell’art. 2476, comma 4, c.c., la società deve rimborsare le spese di giudizio al socio che ha proposto la domanda risarcitoria, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti degli amministratori.
(Tribunale di Venezia, 4 luglio 2018)