Patologia dell’animale d’affezione e termine per la denuncia dei vizi

Non v’è ragione per negare all’acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta dal Codice del consumo, laddove viene stabilito che il consumatore decade dalla garanzia per i vizi della cosa venduta se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Ciò significa che al padrone dell’animale che, diverso tempo dopo l’acquisto, ne ha scoperto la grave cardiopatia deve applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio previsto dall’art. 1495 del codice civile, ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta, previsto dall’art. 132 del codice del consumo.

(Cassazione Civile, 25 settembre 2018, n. 22728)