L’appaltatore deve tenere indenne il committente dall’intero pregiudizio economico derivante dai vizi dell’opera realizzata

In tema di risarcimento dei danni riconducibili all’azione esperita ai sensi degli artt. 1668 e 1669 c.c., essi devono essere comprensivi – avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1223 e 1668 c.c. – non solo delle spese sopportate per ovviare temporaneamente agli inconvenienti accertati, ma anche di quelle che consentano il risarcimento dell’intero pregiudizio subito mediante l’eliminazione definitiva dei difetti costruttivi riscontrati (che, nel caso in questione, richiedeva il rifacimento integrale del manto di copertura), in modo tale da garantire – nella vicenda qui in esame - il pieno e stabile godimento del capannone industriale oggetto del contratto di appalto e, quindi, la sua effettiva corrispondenza alla struttura e alla destinazione concordate.

(Cassazione Civile, 17 novembre 2023, n. 31975)


Costruzioni di edifici: presupposti per poter proporre l’azione ex art. 2043 Cod. Civ.

Sul presupposto che la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., ne consegue che, avuto riguardo alla costruzione di un edificio, quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità prevista per l'appunto dall'art. 1669 c.c., ma, pur tuttavia, non al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo ne consente l'operatività, ovvero senza poter "aggirare" lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza.

(Cassazione Civile, 17 luglio 2023, n. 20450)


Istruzioni errate: l’appaltatore non è responsabile se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

(Cassazione Civile, 15 dicembre 2022, n. 36781)


Il committente rimane responsabile dei danni derivanti ai terzi dall’opera appaltata

Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore.

(Cassazione Civile, ordinanza, 22 aprile 2022, n. 12909)


La responsabilità dell’appaltatore nel contratto di appalto

In generale, l'appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell'opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto, da ritenersi perciò corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all'appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.

(Cassazione Civile, 9 febbraio 2022, n. 4076)


Il ritardo nel completamento dei lavori costituisce inadempimento ex art. 1453 c.c.

Il collaudo comprende tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento. Detto ciò, il ritardo nel completamento delle opere per cui è causa non costituisce fattispecie che rientri nell'ambito dell'esecuzione del collaudo di opere pubbliche, non afferendo a questione tecnico-contabile; esso, piuttosto, integra, alla stregua della richiamata giurisprudenza, una forma d'inadempimento contrattuale, di cui agli artt. 1453 ss., c.c., che l'ente committente può far valere nel termine di prescrizione.

(Cassazione Civile, ordinanza, 25 gennaio 2022 n. 2075)


Isolamento acustico e vizi dell’immobile

Con riferimento alla valutazione dei vizi e dei gravi difetti di insonorizzazione degli edifici ai sensi e per la rilevanza delle azioni previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., il d.P.C.M 5 dicembre 1997, pur non trovando diretta applicazione tra le parti privati successivamente all'approvazione della l. n. 88/2009, può essere comunque tenuto in considerazione quale criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato, in quanto espressione dei canoni tecnici sulle sorgenti sonore suggeriti delle ordinarie regole dell'arte.

(Cassazione Civile, 25 gennaio 2022, n. 2226)


Vizi del consenso nell’appalto ed annullabilità del contratto

In tema di vizi del consenso deve essere annullato ex artt. 1427 e 1439 c.c. il contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento della pavimentazione di uno stabilimento industriale ove l’appaltatore, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, abbia carpito il consenso del committente mediante modalità fraudolente costituite dall’utilizzo durante la prova campione di materiali o prodotti diversi da quelli convenuti per la prova. Il contratto di appalto successivamente stipulato è affetto da dolo determinante dell’appaltatore e deve essere annullato con conseguente onere restitutorio di quanto versato dal committente a titolo di anticipo sull’opera. (Nella specie è stato annullato il contratto di appalto avendo ritenuto provate le circostanze relative all’utilizzo, non dichiarato, da parte dell’appaltatore, nella fase della prova campione, di un materiale ulteriore rispetto al prodotto commerciale che era stato convenuto).

(Tribunale di Milano, 10 novembre 2021)


Nudus minister e manifestazione del dissenso dell’appaltatore

L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli è tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale "nudus minister", per le insistenze del committente. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare un concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.

(Cassazione Civile, ordinanza, 22 giugno 2021, n. 17819)


Sulla responsabilità da cose in custodia gravante sul committente

Nei confronti di terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.. Tale responsabilità non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse e trova limite esclusivamente nel caso fortuito.

(Cassazione Civile , 17 marzo 2021, n. 7553)