Contratto d’appalto nullo: nessuna responsabilità dell’appaltatore per negligenza nell’adempimento delle obbligazioni

La nullità del contratto di appalto concluso dalle parti elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità stessa sia addebitabile alla committente. Non è configurabile, pertanto, una responsabilità contrattuale dell’appaltatore nei confronti della committente per negligenza nell’adempimento di obbligazioni che possono sorgere soltanto da un negozio valido e produttivo di effetti.

(Cassazione Civile, 4 maggio 2023, n. 11636)