La responsabilità del direttore lavori
Il direttore dei lavori svolge per conto del committente un’attività finalizzata ad assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire e ciò utilizzando le proprie specifiche competenze tecniche, intellettive ed operative. Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori quindi l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, la verifica delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi e, inoltre, il direttore di lavori che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente, non si sottrae a responsabilità, ma risponde dei danni prodotti.
(Tribunale di Milano, 21 aprile 2020, n. 2453)
Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale
Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile ed al contenuto negoziale che le parti hanno inteso conferirgli, con la conseguenza che ad esso non sono applicabili, se non attraverso eventuali richiami pattizi, le disposizioni d'impronta marcatamente pubblicistica tipiche dell'appalto di opere pubbliche.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 marzo 2020, n. 7401)
La diligenza del direttore dei lavori
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
(Cassazione Civile, ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3855)
Obbligo dell’appaltatore di controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto e le istruzioni impartite dal committente
L'obbligo dell'appaltatore di verificare la validità tecnica del progetto fornitogli dal committente non si attenua in presenza di certificazioni qualificate sulla fattibilità dell'opera, giacché la presenza di tali certificazioni non modifica la natura dell’obbligazione dell'appaltatore come obbligazione di risultato, salvo l’apprezzamento che, in concreto, l’errore progettuale non sia palese e la relativa rilevazione esuli dalle cognizioni dell’appaltatore.
(Cassazione Civile, ordinanza 1 ottobre 2019, n. 24466)
Appalto e responsabilità del committente per cose in custodia
Il contratto di appalto di lavori sulla pubblica via non priva l'amministrazione committente della responsabilità da custodia finché perduri il potere di fatto sulla cosa e, dunque, fino a che l'area non sia completamente enucleata e delimitata nonché interdetta al passaggio del traffico veicolare e pedonale: solo a quel punto la custodia sarà affidata esclusivamente all'appaltatore. Inoltre, se il cantiere occupa solo parte della strada, mentre la restante parte rimane aperta al pubblico, in relazione a quest'ultima la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente pubblico persiste; anche in relazione a quella zona non asfaltata posta tra i margini tra la carreggiata ed i limiti della sede stradale (banchina).
(Cassazione Civile, ordinanza 12 luglio 2018, n. 18325)
La ristrutturazione soggiace alla garanzia decennale anche per interventi non strutturali
I gravi difetti ex art. 1669 c.c. possono consistere in qualsiasi alterazione che incida su struttura e funzionalità globale dell’opera, purché tali da menomare in modo apprezzabile il godimento della stessa, e possono riguardare anche elementi non strutturali dell’edificio, come rivestimenti o pavimentazione. La garanzia è applicabile non solo alle costruzioni interamente nuove ma anche alle opere oggetto di ristrutturazione edilizia.
(Corte d’Appello di Napoli, 14 dicembre 2017)
La citazione vale denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c.
In tema di appalto, il termine annuale previsto a pena di decadenza per la denuncia di gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente ne abbia avuto conoscenza, secondo un apprezzabile grado obiettivo della gravità degli stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell’opera. Pertanto la proposizione di un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni introdotta mediante citazione a giudizio, non può non implicare una conoscenza ormai avvenuta in capo all'attore/committente dei vizi lamentati, elemento che si pone quale prius logico rispetto alla citazione stessa.
(Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza del 17 ottobre 2017, n. 24486)
Il diritto di recesso del committente nell'appalto
Il recesso ad nutum, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cc, può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto, da un canto non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla norma) e, d'altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente.
(Cassazione civile, sez. II, ordinanza del 9 ottobre 2017, n. 23558)
Nell’appalto “a corpo” gli extra sono dovuti “a misura”
In tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo «a corpo» fisso ed invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato «a misura» limitatamente alle quantità variate.
(Cassazione civile, sez. I, ordinanza 25.09.2017, n. 22268)
Semplice preventivo o contratto di appalto vero e proprio?
Per valutare se l’intesa raggiunta tra le parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto oppure un documento con funzione meramente preparatoria di un negozio futuro, il giudice può far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.. L’accertamento dovrà interessare non solo il nomen iuris e la lettera dell’atto ma anche la volontà negoziale delle parti in relazione sia al comportamento tenuto, sia alla disciplina che dettata.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14006/17)