Quando la dedizione alle esigenze della famiglia va ricompensata con l’assegno divorzile
In tema di determinazione dell’assegno di divorzio il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento è derogato, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa, adeguato compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali che il richiedente l’assegno ha l’onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (il Tribunale ha tenuto conto non solo del sacrificio dell’attività lavorativa della ricorrente la quale, per consentire al marito di dedicarsi completamente al lavoro -che comprendeva anche assenze da casa di più giorni-, rinunciò a lavorare per otto anni per dedicarsi alla crescita ed all’accudimento dei figli, ma anche del futuro deteriore trattamento pensionistico determinato dagli otto anni di vuoto contributivo).
(Tribunale di Ravenna, 20 ottobre 2023)