Il coniuge, separato al momento dell’evento lesivo, ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante

Il coniuge, separato al momento dell’evento lesivo, ha diritto al risarcimento del danno da lucro cessante pari al minor importo percepito a titolo di assegno di mantenimento dall’altro coniuge, la cui capacità lavorativa si sia ridotta in conseguenza dell’illecito causato da un terzo (nel caso in esame il marito, giocatore di basket professionista, rimaneva coinvolto in un incidente stradale, che gli procura gravi lesioni. A distanza di pochi giorni dall’incidente, la società sportiva con cui è tesserato gli comunica la risoluzione anticipata del contratto. La moglie, allora, promuoveva una causa nei confronti della compagnia assicuratrice e del conducente del motociclo sul quale era trasportato il coniuge al fine di ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante subito in conseguenza della perdita della capacità lavorativa dell’ex marito che aveva determinato la sensibile riduzione dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile per tutto il periodo compreso tra la data dell’incidente e la fine della carriera lavorativa).

(Tribunale di Rimini, 1 febbraio 2017)