Sì all’assegno divorzile anche se il coniuge è in grado di trovare un lavoro

Con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario dell’assegno di divorzio, l’indagine del giudice di merito, al fine di verificare se risulti integrato o escluso il presupposto dell’attribuzione dell’assegno, va condotta secondo criteri di particolare rigore e pregnanza, non potendo una attività concretamente espletata soltanto saltuariamente giustificare l’affermazione della “esistenza di una fonte adeguata di reddito”, specie a fronte della rilevazione del carattere meramente episodico e occasionale di tale attività, e non potendosi, in tal caso, legittimamente inferire la presunzione della effettiva capacità del coniuge a procurarsi un reddito adeguato.

(Cassazione Civile, 28 luglio 2022, n. 23583)