Non può essere concesso l’assegno divorzile all’ex moglie che ha una solida situazione economica grazie alla consistenza reddituale della famiglia di origine
I criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno (escluso, nella specie, l’assegno divorzile per la ex moglie, atteso che la sua situazione economica era complessivamente più solida del marito in ragione di una più forte consistenza reddituale della famiglia di origine che aveva formato il livello reddituale della prima, come poi mantenuto in costanza di matrimonio).
(Cassazione Civile, 31 dicembre 2021, n. 42145)