Annullabilità del contratto di assicurazione per le dichiarazioni inesatte del contraente
Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.
(Cassazione Civile, 29 maggio 2018, n. 13399)
È vessatoria la clausola che disincentiva il ricorso al carrozziere di fiducia
È vessatoria la clausola contenuta nella polizza r.c. auto, non specificamente approvata e sottoscritta dall'assicurato, che in caso di riparazione del veicolo penalizza, con l’applicazione di un maggior scoperto contrattuale, la scelta di rivolgersi a un carrozziere di fiducia anziché alle officine convenzionate.
(Tribunale di Torino, 22 marzo 2017, n. 1530)
Investimento volontario del pedone: il risarcimento assicurativo è comunque dovuto
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, la copertura assicurativa si estende anche al danno provocato dal conducente con dolo. Pertanto, il danneggiato ha diritto di ottenere un risarcimento dell'assicuratore non trovando applicazione la norma di cui all'art. 1917 c.c.
(Cassazione Civile, 20 agosto 2018, n. 20786)
Anche il sinistro in cantiere è “sinistro stradale”
L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta a un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni.
(Cassazione Civile, 28 giugno 2018, n. 17017)
Annullabilità del contratto di assicurazione e dichiarazioni inesatte del contraente
Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.
(Cassazione Civile, 29 maggio 2018, n. 13399)
Le assicurazioni della struttura sanitaria e del medico coprono rischi diversi
Una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato fra i due contratti.
(Tribunale di Firenze, 9 ottobre 2017, n. 3204)