Individuazione del terzo trasportato: il proprietario si presume alla guida

Allorquando un’azione risarcitoria venga esercitata contro l’assicuratore per la r.c.a, deducendo la morte di un soggetto che risulti essere stato a bordo di un veicolo in una situazione nella quale sia certo che a bordo di esso vi era anche il soggetto che aveva la disponibilità giuridica del veicolo stesso e che era idoneo sul piano legale e di fatto alla guida oppure un soggetto parimenti idoneo in questi due sensi, cui chi aveva quella disponibilità l’abbia affidata, qualora, all’esito dell’istruzione, risulti impossibile accertare positivamente chi conduceva il veicolo al momento del sinistro o comunque nell’ultima manovra inerente alla sua circolazione, si deve ritenere che conducente alla stregua dell’art. 2729, primo comma, c.c., fosse il titolare della disponibilità giuridica del veicolo o colui al quale egli l’aveva affidata in fatto. Ne consegue che a favore di chi abbia agito per il risarcimento del danno deducendo di essere stato a bordo del veicolo come terzo trasportato o a favore degli eredi che agiscano per il caso che egli sia venuto a mancare nel sinistro e abbiano dedotto la sua presenza come terzo trasportato, qualora risulti accertata la dedotta presenza a bordo del titolare o dell’affidatario (provvisti di idoneità legale d di fatto alla guida), si deve ritenere raggiunta la prova dell’essere stato quel soggetto un terzo trasportato. Analogo principio va affermato nel caso in cui già il fatto storico ab origine, cioè come deducibile e dedotto da chi agisce, non riveli chi era alla guida del veicolo al momento della verificazione del sinistro o nell’ultima manovra circolatoria causalmente rilevante, ed all’esito dell’istruzione risulti confermata l’impossibilità di accertare positivamente chi conducesse il veicolo in quel momento. Del primo principio può avvalersi anche il trasportato sopravvissuto al sinistro, che agisca adducendo di essere stato terzo trasportato: egli può invocare la suddetta presunzione e se essa, all’esito dell’istruzione, non venga smentita, dovrà ritenersi che conducente fosse il titolare della disponibilità del veicolo o colui cui il veicolo da detto titolare fosse stato affidato.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 ottobre 2022, n. 30723)