La presunzione di responsabilità per attività pericolose
La presunzione di responsabilità, contemplata dall’art. 2050 c.c. per attività pericolose, può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire l’evento dannoso; in particolare, con riguardo alla produzione ed alla commercializzazione di farmaci potenzialmente pericolosi per l’organismo umano, il produttore e/o l’importatore devono fornire la prova dell’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno con la verifica dell’innocuità del prodotto utilizzando quei metodi, anche sperimentali, di analisi e controllo che la scienza medica fornisce, indipendentemente dal loro costo o perfezionabilità, non bastando la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza (nel caso di specie, è emerso come in numerosi studi fosse già stata evidenziata la pericolosità della somministrazione di rosiglitazone nei pazienti che, come la ricorrente, presentavano cardiopatie e, dunque, la riconducibilità dei danni alla salute dalla stessa patiti all’uso di un farmaco contenente tale principio).
(Tribunale di Palermo, 10 aprile 2017, n. 1820)