Onere della prova per l’Amministrazione convenuta in opposizione

L’Amministrazione convenuta nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3, R.D. n. 639 del 1910, ai fini dell'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Grava, invece, a carico della parte opponente l'onere di provare la loro inefficacia, ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.

(Tribunale di Milano, 6 settembre 2019)


Decorrenza termini prescrizione nel contratto di conto corrente

Il conto corrente è un rapporto unitario che, sebbene trovi esecuzione frazionata in una molteplicità di operazioni, il termine prescrizionale per la ripetizione di indebiti decorre dalla sua chiusura.

(Tribunale di Milano, 20 settembre 2019)


Compravendita, condizione e tassazione

La compravendita relativa ad un terreno la cui efficacia sia sottoposta alla condizione sospensiva che entro una determinata data venga concluso con un terzo conduttore, non identificato, un contratto di locazione in relazione agli immobili da costruire su quel fondo, è soggetta all'imposta di registro in misura fissa, con conseguente illegittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione recante l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul presupposto che la condizione apposta al negozio abbia meramente potestativa. È, invero, tale la condizione consistente in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte, svincolata da qualsiasi razionale valutazione di opportunità e convenienza, così da manifestare l'assenza di una seria volontà della parte di ritenersi vincolata dal contratto. Di talché non può considerarsi dipendente dalla mera volontà dell'acquirente una condizione il cui avverarsi è rimesso alla volontà di un terzo (nella specie nella sua qualità di potenziale conduttore), con la conseguenza che in tal caso deve ritenersi corretta l'applicazione dell'art. 27, comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986 e, quindi, della tassazione in misura fissa ivi prevista.

(Cassazione Civile, 20 novembre 2019, n. 30143)


Perfezionamento del contratto e diritto del mediatore alla provvigione

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. preliminare di preliminare, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. Detto contratto, invero, in caso di inadempimento, pur essendo di per se stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo, non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l’oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell’autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endo-procedimentale contenuta nell’accordo interlocutorio.

(Cassazione Civile, 19 novembre 2019, n. 30083)

L’attrice chiamava in Tribunale la convenuta per sentirla condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione all’acquisto di un immobile.
Per il Tribunale non poteva essere accolta la pretesa dell’attrice perché la convenuta era intervenuta nella trattativa negoziale solo in un secondo momento e quindi non era obbligata a versare la provvigione. La Corte d’Appello, rigettando la decisione di prime cure, condannava l’appellata al pagamento della somma. Quest’ultima, pertanto, avverso la pronuncia di secondo grado proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione di legge per non aver la Corte territoriale tenuto conto che la provvigione poteva essere riconosciuta solo in favore dei soggetti regolarmente iscritti all’albo dei mediatori. E poiché, nel caso in esame, la ricorrente affermava di aver avuto rapporti solo con una collaboratrice della mediatrice immobiliare, la domanda avrebbe dovuto essere respinta, in quanto la mediatrice stessa non aveva provato che la sua collaboratrice avesse tale requisito.

Per i Giudici di legittimità tale censura non risulta fondata.
Innanzitutto il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell’affare, che deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione al mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti esse ad agire per l’esecuzione del negozio o per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato del negozio.
Va invece escluso il diritto alla provvigione se tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia solo costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del processo formativo dell’affare, come nell’ipotesi in cui si sia stipulato un patto d’opzione, idoneo a vincolare una sola parte, oppure un cosiddetto contratto “preliminare di preliminare” che legittima la parte adempiente soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento del danno.


Le spese di ordinaria manutenzione sono di regola a carico del locatore

È nulla la clausola che obbliga l'inquilino a fine locazione ad eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all'uso normale dell'immobile, nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti, perché trattasi di attività rientrante nell'ordinaria manutenzione a carico del proprietario ai sensi dell'art 1576 c.c..

(Cassazione Civile, 13 novembre 2019 n. 29329)


Il contenuto del contratto e gli obblighi dell’appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo e di quelle derivanti dal contratto sottoscritto dalle parti. Pertanto, la mancata menzione nel contratto di appalto, delle prescrizioni contenute nella relazione energetica che, seppur prevista dalla legge ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, non implica l'obbligo dell'appaltatore di rispettare tale prescrizione.

(Cassazione Civile, ordinanza 15 novembre 2019 n. 29781)


Il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede

Il mediatore immobiliare ha l’obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e di riferire alle parti le informazioni sulla eventuale contitolarità del diritto di proprietà in capo a più persone, sull’insolvenza di una delle parti, sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, sull’esistenza di prelazioni od opzioni concernenti il bene oggetto della mediazione.

(Cassazione Civile, 28 ottobre 2019, n. 27482)

La Corte afferma che il mediatore deve adempiere ad una serie di obblighi specifici, fra i quali assume particolare importanza quello di prestare le informazioni, di cui all’art. 1759 c.c., che ha la finalità di impedire che il mediatore presti la propria attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti concluderanno affari che potrebbero risultare inconvenienti.
Il suo complessivo obbligo comprende quello di comunicare tutte le circostanze a lui note o conoscibili con la normale diligenza della professione esercitata e, in senso contrario, il divieto di fornire informazioni su circostanze di cui non abbia conoscenza o che non abbia controllato.
Pertanto, in accoglimento del ricorso enunciano il seguente principio di diritto, cui la Corte d’Appello deve conformarsi, in virtù del quale: il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma 1, c.c., ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e nello specifico di riferire alle parti tutte le circostanze dell’affare di cui è a conoscenza, o che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
Tra queste circostanze, nel caso di mediazione immobiliare, rientrano le informazioni relative all’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della trattativa.


Pubblicazione di foto del minore su social network e consenso dei genitori separati

La pubblicazione delle fotografie sui profili facebook di una minore in costume da bagno, in occasione di una sfilata di moda, costituisce un fatto illecito, ove ciò avvenga in assenza del consenso espresso dei genitori ed in violazione del regime giuridico dell’affido condiviso, che prevede la condivisione dei genitori di tutte le scelte che quotidianamente riguardano i figli minori. Tuttavia il padre, presente anch'egli all'evento, qualora avesse ritenuto che la partecipazione alla sfilata sarebbe stata oltremodo pregiudizievole per l’immagine e la sicurezza della figlia, avrebbe potuto impedirne la partecipazione preventivamente.

(Tribunale di Ravenna, 15 ottobre 2019)


Credito da restituzione dei canoni versati prima del fallimento

In caso di contratto d'affitto d'azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento dell'affittante, quando il curatore abbia esercitato il suo diritto di recesso ex art. 79 l. fall., il credito restitutorio vantato dall'affittuario per i canoni pagati anticipatamente, prima dell'apertura del concorso, non è prededucibile, essendo insufficiente che il credito sia sorto durante la procedura, poiché anche la genesi della relativa obbligazione deve intervenire in un periodo successivo alla sua apertura.

(Cassazione Civile, 10 ottobre 2019, n. 25470)


Responsabilità del medico e della struttura sanitaria

In tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla L. n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata.

(Cassazione Civile, 11 novembre 2019, n. 28987)