Responsabilità per mala gestio degli amministratori
In caso di azione di responsabilità esercitata ex art. 146 L. Fall. dal Curatore, anche a seguito di sentenza di patteggiamento a carico dell'amministratore convenuto, spetta a quest'ultimo l'onere di provare quale sia la data anteriore, diversa dalla dichiarazione di fallimento, da considerarsi quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità, nonché l'insussistenza dei fatti addebitati ed oggetto di patteggiamento in sede penale.
(Cassazione civile, 19 giugno 2019, n. 16505)
Danno da immissioni rumorose
Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
(Cassazione civile, 18 luglio 2019, n. 19434)
L'autore dell'opera ha diritto a vedere pubblicato il proprio nome da parte dell'editore
L'art. 20 l. aut., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che "il diritto di rivendicare la paternità dell'opera" consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto - o etero - attribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri.
(Cassazione civile, 5 luglio 2019, n. 18220)
“Immobili da costruire” ai sensi dell’art. 72 bis l.fall e facoltà del curatore
“Immobili da costruire” ai sensi dell’art. 72 bis l.fall. devono intendersi gli edifici per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità. La norma di cui all'art. 72 bis l.fall. costituisce ulteriore specificazione della norma di più ampio contenuto di cui all'ottavo comma dell’art. 72 l.fall., dovendo apprezzarsi la circostanza che, mentre quest’ultima si riferisce a tutti i preliminari di vendita trascritti, il disposto dell’art. 72 bis l.fall. viene ulteriormente a restringere il campo di applicazione, che risulta limitato a quelli soli fra questi che abbiano ad oggetto immobili ancora da edificare ovvero ancora in corso di costruzione e tali da non poter ottenere il rilascio del certificato di agibilità. Ne consegue che, essendosi in presenza di un rapporto a cascata di specialità fra primo comma dell’art. 72 l.fall., ottavo comma di tale medesima norma e art. 72 bis l.fall., abbia appunto a trovare applicazione, nel caso di preliminare trascritto avente ad oggetto immobili da costruire, tale ultima norma, in forza della quale compete al curatore la facoltà di sciogliersi dal preliminare.
(Tribunale di Padova, 30 maggio 2019, n. 1024)
Interpretazione delle clausole contrattuali ambigue
Di fronte ad un complesso di clausole contrattuali ambiguo e polisenso in base ai criteri letterali o logico-sistematici, è corretto il ricorso del Giudice alla clausola cd. contra stipulatorem, essendo necessario tutelare l’affidamento in capo al contraente più debole in presenza di un esito interpretativo ambiguo delle clausole stesse.
(Cassazione Civile, 9 luglio 2019, n. 18394)
Sull'abuso del diritto di impugnazione
La mera conoscenza della esistenza di contrastanti orientamenti di merito, alcuni espressione di una posizione contraria a quella fatta propria dell'impugnante, non è di per sé sufficiente a qualificare la proposizione dell'appello come abuso del mezzo di impugnazione, perché solo la vacuità e la vuota pretestuosità delle argomentazioni utilizzate potrebbero portare a tanto qualora si spingessero ai confini della mala fede: diversamente opinando, lo strumento dell'art. 96, comma 3, c.p.c., nato per contenere l'abuso degli strumenti processuali di per sé leciti, verrebbe adattato all'uso distorto di dissuadere ogni tentativo di sovvertire, a mezzo della impugnazione, un precedente orientamento giurisprudenziale.
(Cassazione Civile, 12 luglio 2019, n. 18745)
Colposa la condotta del pedone che attraversa la strada parlando al cellulare
È colposa la condotta del pedone che, rincorrendo l’autobus, ha attraversato la strada in maniera repentina, parlando al telefono e senza guardare se stessero sopraggiungendo contemporaneamente altri veicoli, senza osservare né le regole sulla circolazione stradale né quelle di comune prudenza (nella specie il Tribunale ha addebitato al pedone l’80% della colpa).
(Tribunale di Trieste, 7 giugno 2019, n. 380)
Un solo inadempimento non basta per provare lo stato di insolvenza
Lo stato d’insolvenza di un imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione di impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito di venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
(Cassazione Civile, 10 giugno 2019, ordinanza n. 15572)
Rimborso del finanziamento soci in violazione della postergazione: è bancarotta
Può integrare l'ipotesi di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore di una società, che, quale socio creditore della stessa, recuperi, in periodo di dissesto, finanziamenti da lui in precedenza concessi. La disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, intende che le somme erogate debbano essere vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, viene meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni.
(Cassazione Civile, 12 giugno 2019, n. 26041)
Bene fa la società a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza di una situazione di difficoltà economico-finanziaria
La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell’organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società.
(Cassazione Civile, 15 maggio 2019, n. 12994)