Per il mantenimento del "figlio adulto" vale il principio di autoresponsabilità
I principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel 'figlio adulto' l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata.
(Cassazione Civile, 20 settembre 2023, n. 26875)
Assenza di informativa privacy: il rifacimento del sito da parte di una società esterna non è una scusante per il titolare del trattamento
In tema di violazioni amministrative, per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l'eventuale buona fede e l'erronea convinzione della liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni. Occorre dunque che esso risulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione ed idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità. Inoltre, è richiesto all'autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mosso, solo così si può ritenere che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza (confermata, nella specie, la sanzione per mancanza di informativa ex art. 13 cod. privacy sul trattamento dei dati personali dei visitatori del sito di una casa di cura, raccolti tramite form, giacché l'affidamento da parte del soggetto sanzionato ad una società esterna dell'incarico di rifacimento del sito non costituiva elemento positivo sufficiente per escludere la responsabilità della società).
(Cassazione Civile, 20 settembre 2023, n. 26864)
Sul conflitto tra genitori per l’iscrizione alla scuola
In materia di scelte riguardo ai figli, il criterio guida informante delle decisioni sia - non possa non essere - quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata (nella specie relativa all'iscrizione ad una scuola primaria e dell'infanzia - che costituisce il primo approdo alla scolarizzazione e a una più ampia socializzazione del minore e che ha visto contrapporre un istituto privato ad un istituto pubblico collocati anche in zone urbane diverse - vi è, dunque, la necessità - da parte del giudice di merito - di verificare non solo la potenziale offerta formativa, la adeguatezza edilizia delle strutture scolastiche e l'assolvimento dell'onere di spesa da parte del genitore che propugna quella onerosa, ma, innanzi tutto, la rispondenza di ciò al concreto interesse del minore, in considerazione dell'età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell'istituto scolastico rispetto all'abitazione del bambino, considerata la mancanza di mobilità autonoma di questi, posto che una distanza della scuola dall'abitazione, significativa per il minore, potrebbe indurre conseguenze confliggenti con il suo interesse morale e materiale, rispetto alle quali l'assolvimento dell'esborso economico da parte del padre non può costituire l'elemento dirimente).
(Cassazione Civile, 19 settembre 2023, n. 26820)
Risarcimento del danno da premorienza e del danno da perdita di chance di sopravvivenza
Nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale (nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 d.lg. n. 209/2005), sulla base del criterio causale del "più probabile che non": l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, dopo il tempo (certo) X+Y, dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto - e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente "differenziale" (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia); il danno da perdita di chance di sopravvivenza sarà invece risarcito, equitativamente, volta che, da un lato, vi sia incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem, ma, al contempo, vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (possibilità non concretamente accertabile nel quantum né predicabile quale certezza nell'an, a differenza che nell'ipotesi sub a). La valutazione equitativa di tale risarcimento non sarà, dunque, parametrabile, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo; il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non saranno né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto dalla possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa possibilità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta e apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente.
(Cassazione Civile, 19 settembre 2023, n. 26851)
IMU su complesso industriale: la perizia di inagibilità non può avere natura retroattiva
In tema di IMU, la condizione fattuale legittimante la riduzione, siccome legata a fattori variabili, deve essere dimostrata in relazione all'anno di imposta per cui è invocata (nella specie, la perizia accertante le condizioni di inagibilità dell'immobile industriale oggetto di imposta era stata espletata nel 2009, ma il contribuente non aveva provato l'inagibilità dei fabbricati, nell'anno fiscale 2012, producendo documentazioni risalenti al 2009, non potendo fruire, pertanto, della riduzione dell'imposta pari al 50%).
(Cassazione Civile, 15 settembre 2023, n. 26679)
L’avvocato deve illustrare al cliente le questioni ostative riscontrate e quelle produttive di un rischio di conseguenze negative
Nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni (confermata la responsabilità del legale di una società chiamata in un giudizio a risarcire i danni occorsi ad un paziente; tra la società e il legale intercorreva, infatti, un contratto di assistenza e consulenza legale e la società lamentava l'omessa evocazione in giudizio della compagnia di assicurazioni, nonché il mancato assolvimento degli obblighi di informazione, sollecitazione e dissuasione gravanti sull'avvocato).
(Cassazione Civile, 13 settembre 2023, n. 26470)
Sulla responsabilità del vettore per danni derivanti al passeggero per ritardo o mancata esecuzione del trasporto
Tra gli obblighi sanciti a carico del vettore aereo rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti (confermato, nella specie, il risarcimento per il passeggero che, a causa del ritardo nella partenza del volo, aveva perso la coincidenza ed era stato costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro).
(Cassazione Civile, 13 settembre 2023, n. 26427)
Danno morale post-mastectomia
La prova del danno da perdita di chance si sostanzia: nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni; nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno - nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica, dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità, mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico -è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata (nel caso di specie, la perdita della possibilità di affermarsi nel campo della moda, campo prescelto dalla ricorrente all'epoca dei fatti, non poteva essere certa al momento dell'intervento sanitario, ma aveva apprezzabili probabilità di conseguire un risultato diverso e migliore che, dopo l'accaduto, sono state del tutto precluse).
(Cassazione Civile, 5 settembre 2023, n. 25910)
Divisone del fondo dominante: non viene meno la servitù
In tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 c.c. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente, e poiché tale effetto si determina ex lege, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti - in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto - la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente.
(Cassazione Civile, 8 settembre 2023, n. 26186)
Danno da infezione trasfusionale e onere della prova
In tema di danno da infezione trasfusionale, è onere della struttura sanitaria dimostrare che, al momento della trasfusione, il paziente fosse già affetto dall'infezione di cui domanda il risarcimento. La struttura deve allegare e dimostrare di avere rispettato in concreto le norme giuridiche, le leges artis e i protocolli relativi all'attività di acquisizione e perfusione del plasma.
(Cassazione Civile, 7 settembre 2023, n. 26091)