La responsabilità del maestro di sci e della scuola
La responsabilità del maestro e della scuola di sci ha natura contrattuale. Pertanto, al danneggiato che abbia riportato lesioni durante una lezione (e, per lui, a chi ne abbia la responsabilità genitoriale) spetta solo allegare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla parte convenuta l'onere di provare l'esatto adempimento della propria prestazione, ossia di aver correttamente vigilato sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo e che le lesioni siano conseguite a circostanze non imputabili al maestro e alla scuola. Questi non sono tenuti ad assicurare tout court l'incolumità dell'allievo, ma non devono esporlo a rischi ulteriori rispetto a quelli insiti nell'attività sciistica. In particolare, per escludere la propria responsabilità per le lesioni riportate dall'allievo, al maestro e alla scuola non basta dimostrare che questi avesse già percorso la pista nei giorni precedenti l'incidente e che sia caduto quasi da fermo incrociando gli sci – circostanze, queste, aventi rilevo non decisivo – dovendosi valutare anche le condizioni specifiche della pista nel giorno del sinistro in relazione alle condizioni meteorologiche, elemento che attiene alla causa dell'incidente.
(Cassazione Civile, 23 marzo 2017, n. 7417)
Se il ciclista cade sul dosso
Il nesso causale può essere ravvisato nella irregolarità dell’altezza e del materiale impiegato per la realizzazione del dosso, e nella sua scarsa visibilità per il quasi totale sbiadimento della colorazione prescritta dalla normativa in materia, integrante indubbiamente un vizio manutentivo indipendente dalle altrui modalità di uso, che l' ente territoriale non poteva ignorare ed anzi avrebbe dovuto eliminare, ancor più considerata la sua collocazione in un' area compresa in un centro abitato.
(Tribunale di Parma, 25 giugno 2018, n. 943)
La legittimazione all'azione di correzione della sentenza
La legittimazione a chiedere la correzione della sentenza asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo spetta esclusivamente alle parti del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata e, pertanto, non compete all'avente causa degli eredi di una di tali parti che abbia acquistato il diritto conteso dopo la definizione della causa, potendo egli ottenere l'annotazione nei pubblici registri immobiliari della menzionata sentenza e di altre decisioni per mezzo della procedura prevista dall'art. 745 c.p.c..
(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18442)
L’azione ex art. 1669 Cod. Civ. può essere esperita anche nei confronti del venditore
L’azione ex art. 1669 c.c. può essere esercitata anche dall'acquirente nei confronti del venditore che risulti aver impartito direttamente o tramite il direttore dei lavori dallo stesso nominato indicazioni specifiche all'appaltatore ed esecutore delle opere, gravando sul venditore l’onere della prova di non avere esercitato alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, in tal modo superando la presunzione di addebitabilità dell’evento dannoso.
(Tribunale di Modena, 7 marzo 2018)
Gli influencer e la pubblicità occulta su instagram
Il post di un noto influencer sulla piattaforma Instagram va bloccato, qualora non contenga alcuna esplicitazione della sua natura pubblicitaria, ossia quando non viene segnalato agli utenti il fine promozionale del contenuto (Le linee guida dettate dalla Digital Chart dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria - IAP - nel 2016, pur non indicando modalità obbligatorie per segnalare agli utenti il fine promozionale del contenuto espresso, suggeriscono alle celebrity/influencer/blogger, per rendere riconoscibile la natura promozionale dei contenuti postati sui social mediae sui siti di content sharing, di inserire in modo ben distinguibile nella parte iniziale del post la dicitura: “Pubblicità /Advertising”, o “Promosso da … brand/Promoted by…brand” o “Sponsorizzato da…brand/Sponsored by…brand” o “in collaborazione con …brand” o “in partnership with …brand”; e/o entro i primi tre hashtag (#) una delle seguenti diciture: “#Pubblicità/#Advertising”, o “#Sponsorizzato da … brand/#Sponsored by… brand ”o “#ad” unitamente a “#brand”
(Giurì dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, decisione 26 giugno 2018, n. 45)
Il rapporto causale fra inadempimento e danno nella prova del mancato guadagno
Ove venga dedotto in giudizio un danno da inadempimento contrattuale che si limiti al solo lucro cessante, dovendosi quest'ultimo concretizzare nel mancato guadagno, ovvero nell'accrescimento patrimoniale ridottosi o azzeratosi proprio a causa dell'inadempimento, la parte che lo deduce avrà il compito di fornire la prova, anche indiziaria, dell'utilità patrimoniale che avrebbe conseguito, se al contratto fosse stata data corretta e puntuale esecuzione. A tal fine, tuttavia, saranno da escludersi i guadagni ipotetici, perché dipendenti da condizioni incerte.
(Cassazione Civile, 11 ottobre 2018, n. 25160)
Nulla spetta all'attestatore qualora la relazione da lui redatta sia risultata del tutto
Deve essere integralmente rigettata la domanda di ammissione al passivo del credito relativo al compenso del professionista che abbia attestato il piano di concordato preventivo quando la relazione da lui redatta sia risultata del tutto inidonea ad attestare la fattibilità del piano e, dunque, a supportare la domanda di concordato.
(Tribunale di Mantova, 28 settembre 2018)
Il Supercondominio esiste 'ipso iure et facto' anche senza un'apposita manifestazione di volontà
Il c.d. supercondominio, viene in essere "ipso iure et facto", se il titolo non dispone altrimenti, senza bisogno d'apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni e tanto meno d'approvazioni assembleari, sol che singoli edifici, costituiti in altrettanti condomini, abbiano in comune talune cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici medesimi e per ciò appartenenti, "pro quota", ai proprietari delle singole unità immobiliari comprese nei diversi fabbricati.
(Cassazione Civile, 25 ottobre 2018, n. 27084)
Onere di allegazione e prova del danno nell'ora di educazione fisica
In materia di risarcimento dei danni per responsabilità civile, in ipotesi di infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, l'onere della prova dell'illecito commesso da uno studente in danno di un altro, incombe sul danneggiato, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre l'istituto scolastico potrà andare esente da responsabilità provando il fatto impeditivo, ovvero l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.
(Cassazione Civile, 4 giugno 2018, n. 14355)
Cartella clinica incompleta e nesso causale
L'ipotesi di incompletezza della cartella clinica va ritenuta circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, operando la seguente necessaria duplice verifica affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere ovvero, da un lato, che l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella; dall'altro che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.
(Cassazione Civile, 23 marzo 2018, n. 7250)