Doveri di custodia del Comune

L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28, l. n. 2248/1865, all. F; art. 14, d.lgs. n. 285/1992; per i Comuni, art. 5, r.d. n. 2506/1923) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (banchina), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile il Comune per i danni riportati da un motociclista a causa dell'impatto con l'imprevedibile ostacolo costituito da una rete in plastica posta a recinzione dell'area di un cantiere stradale, rilevando che la realizzazione di quest'ultimo non priva l'ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile.

(Cassazione Civile, 12 luglio 2018, n. 18325)


Ammissioni del procuratore e valore indiziario

Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta di una parte, sottoscritta dal solo difensore e depositata in diverso giudizio).

(Cassazione Civile, 28 settembre 2018, n. 23634)


Uso della cosa comune

Lo sfruttamento personale del lastrico solare, mediante la collocazione di piante e di lettini, non determina alcuna violazione del pari diritto di uso da parte di tutti i condomini.

(Tribunale di Roma, 16 luglio 2018)


Affido condiviso: sì alla shared custody dei figli

Nonostante vi sia una elevata conflittualità fra i genitori, nel primario interesse del minore, va disposto il suo affidamento condiviso con tempi di frequentazione paritetici di entrambi che dovranno attenersi a una serie di regole precise riguardanti la cura la quotidianità del minore; ciò risponde sia alle indicazioni generali della letteratura specialistica maggioritaria in materia sia, nel caso di specie, all'interesse del minore che aveva trovato un sufficiente equilibrio adattativo nell'alternanza tra le abitazioni dei genitori e nella suddivisione delle responsabilità educative.

(Tribunale di Parma, decreto 22 maggio 2018)


Risarcimento alla moglie che rinuncia al lavoro per accudire il marito inabile a causa del sinistro

In caso di sinistro stradale, deve essere riconosciuto al coniuge del soggetto che ha riportato lesioni da invalidità temporanea, il risarcimento del danno subito per aver dovuto lasciare il lavoro al fine di accudire il coniuge momentaneamente inabile; il risarcimento di tale danno, inoltre, deve essere quantificato tenendo conto di un orario lavorativo medio di otto ore al giorno, il tempo restante rientrando nella normale dedizione alla vita privata, e di un’attività di assistenza non professionalmente qualificata.

(Tribunale di Milano, 24 aprile 2018, n. 4721)


Se il padre scopre di non essere il padre…

Va risarcito il danno da lesione del diritto di autodeterminazione in ordine al ruolo genitoriale per avere il marito scoperto, a distanza di parecchi anni, che la figlia, nata in costanza di matrimonio, era il frutto di una relazione extraconiugale della moglie.

(Tribunale di Torino, 24 aprile 2018, n. 2000)


Ingiuria, ingratitudine e revoca della donazione

L’ingiuria grave richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p., e consiste in un comportamento del donatario che manifesti un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento (Cass. 5 aprile 2005 n. 7033; Cass. 28 maggio 2008 n. 14093; Cass. 24 giugno 2008 n. 17188; Cass. 30 marzo 2011 n. 7487). In altri termini, deve costituire segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante (nel caso concreto è stata valutata quale manifestazione di sostanziale disistima, di mancanza di rispetto nei confronti della donante e come un affronto contrastante con il senso di riconoscenza e di solidarietà, che secondo la coscienza comune, deve improntare il comportamento del donatario il fatto che quest’ultimo, di fronte all'età avanza della donante e alle sue condizioni di vita, ormai novantenne e priva degli affetti familiari più prossimi, l'avesse invitata, con una lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprietà, nonostante lo avesse acquistato per donazione fatta in suo favore dalla stessa).

(Cassazione Civile, 13 agosto 2018, n. 20722)


Il solo reddito del padre non giustifica l’aumento dell’assegno

L’art. 148 cod. civ. nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole), ma preveda un sistema più completo ed elastico di valutazione che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica - ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati (Cass., 21/01/1995, n. 706; Cass., 05/10/1992, n. 10926) - e delle capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, espresse sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati (Cass., 16/10/1991, n. 10901) (nel caso concreto il decreto della Corte d'appello è stato cassato siccome si era limitato per quanto concerne le esigenze del minore, a dedurre - del tutto genericamente, e senza alcun riferimento specifico al caso concreto - l'impossibilità di quantificare "con precisione aritmetica (...) le esigenze di un bambino che viva in ambienti famigliari particolarmente benestanti", e la conseguente necessità di fare riferimento ad un criterio equitativo; con riferimento invece alle condizioni patrimoniali dei genitori, la Corte si era limitata ad un altrettanto generico ed apodittico riferimento "alle oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali del padre", pervenendo - sulla base di questa mera asserzione - alla conclusione di dover reputare "congruo rideterminare l'onere in Euro 1.500,00 mensili").

(Cassazione Civile, 10 ottobre 2018, n. 25134)


Ultra-tardive e non imputabilità del ritardo

Le domande di insinuazione ultra-tardive possono essere presentate entro dodici mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo qualora il creditore dimostri che il ritardo è dipeso da una causa a lui non imputabile. La non imputabilità deve essere intesa in senso elastico e comprensiva di fattispecie eterogenee. Con riferimento ai crediti tributari, l’amministrazione finanziaria è tenuta al rispetto dell’art. 101, ultimo comma, l.fall. e la circostanza per cui i tempi di formazione dei ruoli e di emissione delle cartelle siano più lunghi non costituisce motivo di scusabilità.

(Cassazione Civile, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23159)


Amministratore privo di deleghe e bancarotta fraudolenta

In tema di responsabilità degli amministratori, perché si configuri il concorso nella bancarotta fraudolenta per omesso impedimento dell’amministratore privo di deleghe, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di "segnali di allarme" inequivocabili, dai quali è desumibile l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo.

(Cassazione Penale, SSUU, 7 settembre 2018, n. 40152)