E-mail con l’amante ed addebito della separazione
La corrispondenza, in formato elettronico, con l’amante, dalla quale si evince chiaramente la volontà di recidere la relazione con la moglie, può causare l’addebito della separazione, giacché manifesta l’intollerabilità della convivenza.
(Cassazione Civile, ordinanza 27 giugno 2018, n. 16980)
Termine per il fallimento del socio occulto e prova del vincolo societario
Il termine annuale prescritto dall’art. 147, comma 2, l. fall. per l’estensione del fallimento della società ai suoi soci illimitatamente responsabili non si applica al socio occulto, ossia al socio la cui qualifica non risulti dal Registro delle Imprese, non potendo questi opporre con data certa la cessazione della propria responsabilità illimitata.
Per provare un vincolo societario occulto, è necessario dimostrare un apporto sistematico, continuo e notevole del terzo formalmente estraneo alla compagine dei soci, tale da garantirgli la partecipazione ai momenti fondamentali della vita sociale, prova che deve essere ancor più rigorosa nel caso in cui si assuma che il rapporto occulto intervenga tra membri di una stessa famiglia.
(Tribunale di Padova, decreto 12 febbraio 2018)
La responsabilità degli amministratori non esecutivi di società
Spetta al soggetto il quale afferma la responsabilità allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme (anche impliciti nelle anomale condotte gestorie) che avrebbero dovuto indurli ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo; assolto tale onere è, per contro, onere degli amministratori provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o la causa esterna, che abbia reso non percepibili quei segnali o impossibile qualsiasi condotta attiva mirante a scongiurare il danno.
(Cassazione Civile, 18 aprile 2018, n. 9546)
Cancellazione volontaria società dal registro delle imprese e crediti azionati
In caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad intervenire nel relativo giudizio.
(Tribunale di Roma, 8 giugno 2018)
Difformità e vizi dell'opera
In tema di appalto, quand'anche le fessurazioni o crepe siano inidonee a mettere a rischio altri elementi strutturali e, quindi, impattino solo dal punto di vista estetico, e siano eliminabili con manutenzione anche meramente ordinaria, esse - in quanto incidenti sull'elemento pur accessorio del rivestimento (di norma, l'intonaco) - debbono essere qualificate in via astratta, ove non siano del tutto trascurabili, idonee a compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene e, quindi, a rappresentare grave vizio ex art. 1669 c.c..
(Cassazione Civile, 24 aprile 2018, n. 10048)
Convivenza e contributi volontari per la costruzione della casa
I contributi, in lavoro o in natura, prestati volontariamente da un partner per la realizzazione di una dimora comune e, dunque, non a fondo perduto e non a vantaggio esclusivo dell'altro, non sono sottratti all'operatività del principio della ripetizione dell'indebito.
(Cassazione Civile, 7 giugno 2018, n. 14732)
Avvocato ed elenchi telefonici
In ipotesi di mancato od inesatto inserimento nell'elenco telefonico di dati afferenti ad un professionista si realizza il danno di non poter essere contattati da nuova clientela rispetto alla quale nessuna prova della perdita può essere pretesa se non in termini di possibilità e perdita di chance, suscettibile anch'essa di valutazione equitativa.
(Cassazione civile, 8 giugno 2018, n. 14916)
Fallito riabilitato e azione contro il curatore
Il fallito riabilitato, per difetto di legittimatio ad causam, non può rimettere in discussione l’operato degli organi della procedura ed in particolare del curatore, che è un organo del tutto peculiare poiché cumula la rappresentanza insieme del fallito e della massa, di talché non è in definitiva riconducibile né all'uno né all'altra. Le attribuzioni patrimoniali effettuate a favore dei creditori in base al piano di riparto sono pertanto intangibili.
Tuttavia, il fallito che si ritiene danneggiato dall'attività del curatore può, dopo essere tornato in bonis, attivare la sola tutela risarcitoria e non pretendere di rimettere in discussione l’intangibile e conclusa attività di riparto dell’attivo.
(Cassazione Civile, ordinanza 19 giugno 2018, n. 16132)
Pagamento del terzo e revocatoria fallimentare
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma II, L.F., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio.
In tali casi, il creditore convenuto in revocatoria sarà onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece sarà onere del curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito.
(Tribunale di Parma, 30 maggio 2018, n. 875)
Il valore probatorio della quietanza di pagamento nel fallimento
La quietanza liberatoria rilasciata dal creditore successivamente fallito, attestante l’avvenuto pagamento effettuato in data anteriore alla dichiarazione di fallimento non esplica il valore probatorio della confessione stragiudiziale ex art. 2375 Cod. Civ., nel giudizio avverso il creditore fallito. La quietanza infatti è suscettibile di produrre effetti vincolanti solo fra le parti originarie della stessa e, dunque, fra l’autore ed il destinatario mentre, nel giudizio fallimentare, il curatore, pur ponendosi nella medesima posizione sostanziale del fallito, è di fatto una parte processuale diversa per cui, nei suoi confronti, la quietanza avrà il semplice valore di documento probatorio dell’avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo.
(Cassazione Civile, ordinanza 14 giugno 2018, n. 15591)