Risarcibilità del danno da decesso e convivenza more uxorio

Si ha convivenza "more uxorio", rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Ai fini dell'accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri.

(Cassazione Civile, 13 aprile 2018, n. 9178)


La responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno alterato è di tipo contrattuale

Nell’ipotesi di assegno che sia stato trafugato e sottoposto ad alterazione, oppure nell’ipotesi in cui vengano alterati i documenti personali della persona che presenta l’assegno per l’incasso, in modo da farli corrispondere al nome del prenditore dell’assegno, la responsabilità della banca negoziatrice si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale nello schema del c.d. “contatto sociale” qualificato.
Ne consegue che, vertendosi in tema di (in)adempimento contrattuale, non può predicarsi un criterio di responsabilità oggettiva che prescinda del tutto dall’elemento della colpa, ascrivibile all’operatore bancario.
Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, la prova dell’esatto adempimento deve essere fornita dalla banca a cui l’inadempimento sia ascritto.
La sussistenza della responsabilità deve essere valutata secondo i canoni più rigorosi rispetto a quelli dell’ordinaria diligenza, ossia quella dell’operatore professionale qualificato; la banca risponderà quindi anche per l’ipotesi di colpa lieve.

(Cassazione Sez. Un. Civili, 21 maggio 2018, n. 12477)


Liquidazione integrale del danno = (danno risarcibile) – (indennità assicurativa)

Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.

(Cassazione Sez. Un. Civili, 22 maggio 2018, n. 12565)


La notificazione tardiva del decreto ingiuntivo non impedisce l’accertamento del credito

La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., comporta l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.

(Tribunale di Reggio Emilia, 18 maggio 2018)


La doppia sottoscrizione indiscriminata non vale ad approvare le vessatorie

Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma II Cod. Civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Tale modalità di approvazione della clausola vessatoria rende oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 Cod. Civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

(Tribunale di Reggio Emilia, 24.04.2018, n. 623)


Il giudice riduce la penale solo se la parte prova che è eccessiva

Il potere del giudice di ridurre l’importo della penale prevista in un contratto può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa.

(Tribunale di Arezzo, 16 maggio 2018, n. 551)


Certificato di abitabilità e risoluzione del preliminare di compravendita

In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio -assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata.

(Cassazione Civile, 18 maggio 2018, n. 12226)


Ricorso per cassazione inammissibile se troppo lungo

E` inammissibile ai sensi dell’art. 366, 1º comma, n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione che contenga una ‘‘esposizione dei fatti di causa’’ non sommaria, per tale dovendosi intendere una narrazione che ecceda nel riportare in modo meticoloso, senza alcuna necessità indotta dalla particolare complessità della causa, ogni singolo evento processuale accaduto nei precedenti gradi di giudizio.

(Cassazione Civile, 31 luglio 2017, n. 1962)


Può testimoniare l’ex avvocato rinunciante al mandato

Non sussiste incompatibilità tra l’ufficio di testimone e la posizione del difensore della parte che abbia rinunciato al mandato prima di deporre.

(Cassazione Civile, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29301)


L’ingegnere risponde del certificato anche verso il terzo acquirente non contraente

Trova applicazione all’interno del nostro ordinamento giuridico la figura dei contratti con effetti protettivi nei confronti dei terzi, al cui interno vanno annoverate le fattispecie di c.d. responsabilità da status. Ed infatti in esse si può rinvenire quell’interesse particolare del terzo, non equiparabile a quello dei restanti consociati, ma in vario modo correlato con quello del soggetto professionista e con quello del terzo che con questi ha raggiunto l’accordo e che ha diritto alla prestazione.
È infatti quel particolare legame che vale da un lato a differenziare la posizione del “terzo”, rendendolo meritevole di protezione, e dall’altro a delimitare l’area della responsabilità del professionista, escludendo che questi sia chiamato a rispondere in chiave contrattuale nei confronti di chiunque possa subire un danno eziologicamente riferibile alla propria condotta.
Le classi di terzi protetti debbono essere identificabili ex ante e dunque già sulla scorta del peculiare contenuto del contratto stipulato fra le parti, seppure solo in astratto e, quindi, secondo un criterio di normalità (l’allievo nel certificato di idoneità rilasciato dalla scuola al maestro di sci, l’acquirente nella relazione ipo-catastale rilasciata dal notaio al venditore, etc.). È dunque responsabile verso il compratore per inadempimento contrattuale l’ingegnere che rilasci al venditore un certificato energetico relativo ad un immobile, che successivamente si riveli erroneo.

(Tribunale di Avezzano, 2 gennaio 2017)