Annullabilità del contratto di assicurazione e dichiarazioni inesatte del contraente
Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro.
(Cassazione Civile, 29 maggio 2018, n. 13399)
La nozione di «diritto di visita» si estende al diritto di visita anche dei nonni
La nozione di «diritto di visita», contenuta all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), nonché all'articolo 2, punti 7 e 10, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.
(Corte di Giustizia Europea, 31 maggio 2018, n. 335)
Risarcibilità del danno da decesso e convivenza more uxorio
Si ha convivenza "more uxorio", rilevante anche ai fini della risarcibilità del danno subito da un convivente in caso di perdita della vita dell'altro, qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale. Ai fini dell'accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri.
(Cassazione Civile, 13 aprile 2018, n. 9178)
La responsabilità della banca per il pagamento dell’assegno alterato è di tipo contrattuale
Nell’ipotesi di assegno che sia stato trafugato e sottoposto ad alterazione, oppure nell’ipotesi in cui vengano alterati i documenti personali della persona che presenta l’assegno per l’incasso, in modo da farli corrispondere al nome del prenditore dell’assegno, la responsabilità della banca negoziatrice si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale nello schema del c.d. “contatto sociale” qualificato.
Ne consegue che, vertendosi in tema di (in)adempimento contrattuale, non può predicarsi un criterio di responsabilità oggettiva che prescinda del tutto dall’elemento della colpa, ascrivibile all’operatore bancario.
Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, la prova dell’esatto adempimento deve essere fornita dalla banca a cui l’inadempimento sia ascritto.
La sussistenza della responsabilità deve essere valutata secondo i canoni più rigorosi rispetto a quelli dell’ordinaria diligenza, ossia quella dell’operatore professionale qualificato; la banca risponderà quindi anche per l’ipotesi di colpa lieve.
(Cassazione Sez. Un. Civili, 21 maggio 2018, n. 12477)
Liquidazione integrale del danno = (danno risarcibile) – (indennità assicurativa)
Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto.
(Cassazione Sez. Un. Civili, 22 maggio 2018, n. 12565)
La notificazione tardiva del decreto ingiuntivo non impedisce l’accertamento del credito
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., comporta l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
(Tribunale di Reggio Emilia, 18 maggio 2018)
La doppia sottoscrizione indiscriminata non vale ad approvare le vessatorie
Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma II Cod. Civ. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate.
Tale modalità di approvazione della clausola vessatoria rende oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 Cod. Civ., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
(Tribunale di Reggio Emilia, 24.04.2018, n. 623)
Il giudice riduce la penale solo se la parte prova che è eccessiva
Il potere del giudice di ridurre l’importo della penale prevista in un contratto può essere esercitato solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa.
(Tribunale di Arezzo, 16 maggio 2018, n. 551)
Certificato di abitabilità e risoluzione del preliminare di compravendita
In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene, sicché, ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio -assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata.
(Cassazione Civile, 18 maggio 2018, n. 12226)
Ricorso per cassazione inammissibile se troppo lungo
E` inammissibile ai sensi dell’art. 366, 1º comma, n. 3, c.p.c. il ricorso per cassazione che contenga una ‘‘esposizione dei fatti di causa’’ non sommaria, per tale dovendosi intendere una narrazione che ecceda nel riportare in modo meticoloso, senza alcuna necessità indotta dalla particolare complessità della causa, ogni singolo evento processuale accaduto nei precedenti gradi di giudizio.
(Cassazione Civile, 31 luglio 2017, n. 1962)