Assegnazione della casa familiare concessa in comodato

Anche se l’immobile è stato concesso in comodato al figlio per motivi lavorativi e non per stabilirvi la residenza della famiglia, non rileva il cambio di destinazione e di uso dell’immobile assegnato al coniuge per esigenze del minore, in presenza di un’implicita accettazione del cambio da parte del comodante. Pertanto, anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà del coniuge non assegnatario, se sono osservate le condizioni e se nell'immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l’assegnazione è opponibile ai proprietari e ai terzi.

(Cassazione Civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3302)


Sospensione necessaria del processo

La sospensione necessaria ex art. 295 C.p.C. del processo può essere disposta quando la decisione dipenda dall'esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell'ambito della causa pregiudicata. Tale situazione si concretizza qualora la situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo - o comunque fondante - di altra situazione sostanziale oggetto del diverso giudizio, con la conseguente necessità di garantire uniformità di giudicati essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il “thema decidendum” del processo pregiudicato.

(Cassazione Civile, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3299)


Interpretazione dell’atto di vendita di un terreno e accessione

La compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio dell’accessione ex art. 934 Cod. Civ. in forza del quale l'opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario dello stesso, il trasferimento anche dei relativi immobili, ancorché non espressamente menzionati nell'atto. Non è pertanto necessaria un’opera interpretativa dell’atto per verificare l’intento delle parti, poiché le opere esistenti sopra o sotto il suolo verranno cedute automaticamente salvo che il venditore, contestualmente alla cessione, non costituisca su di essi un diritto di superficie a proprio favore o di terzi.

(Cassazione civile, ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1750)


Risarciscono il danno i genitori del minore “maleducato”

I genitori, per superare la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c., debbono fornire non la prova di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ..

In sostanza, la gravità della condotta del minore è, di per sé, sintomo del mancato raggiungimento della prova liberatoria di cui all'ultimo comma della disposizione citata.

(Tribunale di Savona, 22 gennaio 2018, n. 79)


Alla Consulta il risarcimento del danno da lite temeraria

L’art. 96, comma 3, C.p.c. potrebbe comportare incertezza sull'entità della condanna adottabile in quanto non contempla limiti quantitativi minimi e massimi delle condanne irrogabili, pertanto potrebbe non rispettare il presupposto della prevedibilità, necessario perché sia ammissibile la componente afflittiva del risarcimento.

(Tribunale di Verona, ordinanza 23 gennaio 2018)


Valutazione prove ed esame del fatto storico

L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

(Cassazione Civile, 22 febbraio 2018, n. 4278)


La ristrutturazione soggiace alla garanzia decennale anche per interventi non strutturali

I gravi difetti ex art. 1669 c.c. possono consistere in qualsiasi alterazione che incida su struttura e funzionalità globale dell’opera, purché tali da menomare in modo apprezzabile il godimento della stessa, e possono riguardare anche elementi non strutturali dell’edificio, come rivestimenti o pavimentazione. La garanzia è applicabile non solo alle costruzioni interamente nuove ma anche alle opere oggetto di ristrutturazione edilizia.

(Corte d’Appello di Napoli, 14 dicembre 2017)


Liquidazione equitativa del danno solo se indispensabile

L’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, e, dall'altro lato, non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione.

(Cassazione civile, 13 settembre 2016, n. 17953)


Consumazione del diritto al deposito: no alla memoria integrativa

Il deposito della memoria istruttoria prevista dall'art. 183, 6º comma, n. 2, c.p.c. consuma il potere riconosciuto alla parte sicché, dovendosi assicurare una ordinata gestione del processo, è inammissibile il deposito di una ulteriore memoria integrativa, pur nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

(Tribunale di Mantova, 30 maggio 2017)


Responsabilità del medico secondo aiuto

Della scelta di eseguire un intervento su una persona in condizioni fisiche alterate, con conseguente sua perdita di chances di sopravvivenza a fronte della patologia della quale è affetta, risponde infatti anche il medico secondo aiuto presente in equipe.
Questi infatti, secondo la Suprema Corte, non può limitarsi a compiere le specifiche mansioni a lui affidate, bensì deve anche esercitare un controllo sull'operato e su eventuali errori altrui, ossia partecipare all'intervento chirurgico in modo consapevole ed informato, fornendo il proprio apporto professionale anche in riferimento al rispetto delle regole di diligenza e prudenza e alla adozione delle precauzioni imposte dalla condizione specifica del paziente che si sta per operare, giungendo ad esprimere, ove occorra, persino il proprio dissenso rispetto alle scelte effettuate, ivi compresa quella di procedere all'operazione.

(Cassazione Civile, 29 gennaio 2018, n. 2060)