Risponde dei danni il gestore telefonico che omette l’indirizzo dell’utente
Il gestore del servizio telefonico è tenuto a indicare negli elenchi telefonici l’indirizzo dell’utenza nella titolarità del cliente, configurandosi, in caso di violazione, l’obbligo di risarcire i danni derivati dalla lesione del diritto a essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti.
(Cassazione Civile, 3 agosto 2017, n. 19342)
Il frazionamento della domanda e l’interesse valutabile della sua tutela
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, con costi di duplicazione di attività istruttoria e conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101, comma 2, c.p.c..
(Tribunale di Napoli, ordinanza 28 dicembre 2017)
Assegnazione del credito e pagamento del terzo nel concordato preventivo
In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, primo comma, della legge fallimentare, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore «dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione», non può ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell'ordinanza di assegnazione del credito.
(Cassazione civile, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19394)
Abuso di diritto nell'assemblea dei soci
Il diritto attribuito ai soci di minoranza dall’art. 2374 Cod. Civ. di richiedere il rinvio dell’assemblea dei soci per non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, trova comunque un limite nei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 Cod. Civ. Pertanto, non è lecito abusare dei propri diritti per conseguire finalità sostanzialmente lesive di interessi di più ampia portata, che trascendono quelle tutelate dalla norma.
(Cassazione civile, 12 dicembre 2017, n. 29792)
La risoluzione del contratto di leasing traslativo e di godimento
La differenza tra leasing di godimento e leasing traslativo riguarda la causa concreta del contratto: nel leasing di godimento, si prevede che la res esaurisca la sua utilità economica entro un determinato periodo di tempo, che coincide di regola con la durata del rapporto; nel leasing traslativo, si intende viceversa realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo, dato che il bene è destinato a conservare, alla scadenza del rapporto, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l’utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di riscatto, cosicché tale riscatto non costituisca un’eventualità marginale ed accessoria, ma rientri nella funzione delle parti assegnata al contratto.
Nel leasing di godimento, che è un contratto ad esecuzione continuata e periodica, si applica perciò l’art. 1458 Cod. Civ., secondo il quale la risoluzione non si estende alle prestazioni già avvenute. Mentre l’applicazione di questo articolo anche al leasing traslativo rappresenterebbe invece una soluzione vessatoria per l’utilizzatore, perché consentirebbe al concedente di trattenere una somma che rappresenta un ristoro superiore al godimento, costituendo il canone un corrispettivo sia del godimento, sia della prevista cessione. Occorre applicare al leasing traslativo l’art. 1526 Cod. Civ. in tema di vendita a rate, che prevede la restituzione delle rate pagate, fatta salva una detrazione per compensare il godimento del bene.
(Tribunale Reggio Emilia, ordinanza 2 novembre 2017)
Temporale estivo: il Comune risponde degli allagamenti
L'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
(Cassazione Civile, 28 luglio 2017, n. 18856)
Risarcibile il danno al figlio per “assenza” del padre
Il pregiudizio derivante dal rifiuto del padre di stabilire qualsiasi contatto con il figlio disabile non è compensabile dalle maggiori attenzioni materne ed è risarcibile, con liquidazione equitativa, avendo come riferimento le tabelle milanesi per la liquidazione del danno da perdita della relazione parentale conseguente a decesso provocato da terzi.
(Tribunale di Milano, 13 marzo 2017)
Le assicurazioni della struttura sanitaria e del medico coprono rischi diversi
Una polizza stipulata a copertura della responsabilità civile della clinica (tanto per il fatto proprio, quanto per il fatto altrui) non può mai operare in eccesso alle assicurazioni personali dei medici, perché non vi è coincidenza di rischio assicurato fra i due contratti.
(Tribunale di Firenze, 9 ottobre 2017, n. 3204)
Foto dei figli minori e social network
L’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all'art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989 ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 991 n. 176, sicché va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite.
(Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017)
Sul progettista l’onere della prova per i danni da crollo del muro
Dalla natura extracontrattuale della responsabilità per rovina degli edifici discende che nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
Infatti, secondo la Giurisprudenza costante, il Direttore dei Lavori è tenuto all'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi.
Ebbene, nel caso di specie, a fronte del crollo del muro in epoca immediatamente successiva al suo innalzamento e al riempimento con materiale terroso a monte, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria a suo carico, ovvero non ha dimostrato di aver progettato il muro secondo le regole della buona tecnica, di aver vigilato sull'esecuzione dei lavori, di essere intervenuto impartendo direttive e che queste fossero state disattese.
(Tribunale di Parma, 15 settembre 2017)