Dieta vegana e responsabilità dei genitori verso il figlio
Non sussistono violazioni dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale da parte dei genitori che scelgano una dieta vegana per il figlio minore, ove questa sia correttamente eseguita secondo le indicazioni degli specialisti, sì da non creare alcun pregiudizio per la crescita del bambino.
(Tribunale di Cagliari decreto 9.06.2017)
Paga i danni il notaio che non avvisa le parti circa il termine di validità delle trascrizioni
Viola il dovere di informazione e consiglio, ed è tenuto al risarcimento dei conseguenti danni, il notaio che omette di avvertire le parti, determinate ad inserire in un contratto preliminare di vendita immobiliare un termine finale di nove anni per la stipula del definitivo, che la relativa trascrizione potrà avere effetto per non più di tre anni.
(Cassazione civile, Sezione III, 18.05.2017 n. 12482)
Danno da immissioni luminose e sonore e risarcimento
Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente da un danno biologico <<documentato>>, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi.
(Cassazione civile, Sezioni Unite, 1.02.2017 n. 2611)
Locazione ad uso diverso e patto occulto di maggiorazione del canone
È nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.
(Cassazione civile, Sezioni Unite, 9.10.2017 n. 23601)
Il risarcimento del danno patrimoniale non può essere escluso se al momento del sinistro la danneggiata era casalinga
Nella liquidazione del danno, il giudice di merito non può prescindere da un adeguato accertamento prognostico della riduzione della possibilità di guadagno nella sua proiezione futura, limitandosi ad escludere il danno patrimoniale per il solo fatto che al momento del sinistro il danneggiato non svolgeva alcuna attività lavorativa (nella specie, la danneggiata svolgeva l'attività di casalinga).
(Cassazione Civile, 14.11.2017 n. 26859)
Per la corretta informazione dell’investitore non basta la dichiarazione resa dal cliente sul modulo in ordine alla natura dell’operazione
In tema di responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi, ai sensi dell’art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998, in presenza di contestazione la banca deve dimostrare di aver preventivamente adempiuto all’obbligo di fornire un’informazione concreta e specifica sulle caratteristiche del prodotto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, non essendo sufficiente, a tale scopo, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla consapevolezza circa la natura di “operazione non adeguata” rispetto al suo profilo di investitore. Tale dichiarazione, infatti, non costituisce dichiarazione confessoria e non è sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell’intermediario, l’adempimento degli obblighi informativi.
(Cassazione civile, sez. I, 20 settembre 2017, n. 21839)
Bonifico bancario, tra donazione diretta e donazione indiretta
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore". Questo è il principio di diritto affermato dalle sezioni Unite secondo cui, dunque, è nulla per mancanza dell'atto pubblico la donazione che consiste in un bonifico di una somma di denaro effettuato per spirito di liberalità, senza che l'operazione bancaria costituisca il prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto. In tal caso, cioè, si verifica una donazione "diretta", che necessita del requisito della forma scritta, in quanto vi è un "passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro.
Per le Sezioni unite si ha dunque donazione “diretta” (e, pertanto, la necessità dell'atto pubblico) quando ci sia un «passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro»: questa situazione è evidente nel caso del bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista.
Si ha invece – secondo le Sezioni unite – una donazione indiretta, priva del requisito formale (la sentenza 18725/2017 ha infatti anche il merito di contenere una articolata elencazione di tutti questi casi, ben motivati uno per uno): - con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell’altrui versamento; - con il pagamento di un debito altrui (si pensi al genitore che paga il mutuo del figlio); - con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio); - con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato); - con la rinuncia a un credito a favore del debitore.
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 27.07.2017 n. 18725)
Attitudine al lavoro e comparazione dei redditi per l’assegno di mantenimento
In ogni caso, per i coniugi l'attitudine al lavoro, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.
Nella fattispecie il Tribunale ritiene accertata un’attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno e quale attitudine concreta allo svolgimento di un lavoro retribuito, tenuto conto dei fattori individuali ed ambientali, attesa l'età della ricorrente e la sua pregressa ampia esperienza.
(Tribunale di Parma, 25 luglio 2017 n. 1168)
Per il risarcimento del danno a carico dell’avvocato non basta l’errore del professionista ma occorre la prova di resistenza
In materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista, l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del professionista e l'ipotesi di adempimento mancato.
(Tribunale di Parma, 12 giugno 2017 n. 1050)
Privo di interesse ad agire il curatore se i beneficiari della revocatoria sono gli stessi convenuti in revocatoria
Va negata la sussistenza dell’interesse ad agire del fallimento ove vi sia la prova nel giudizio ordinario che in sede fallimentare i beneficiari dell’esecuzione dell’azione revocatoria sarebbero gli stessi convenuti in revocatoria.
(Tribunale di Milano, 30 Maggio 2017)