Infedeltà e addebito della separazione: la prova anche grazie a video e conversazioni hot su WhatsApp

Ai fini dell’addebito non è richiesta la prova dell’infedeltà e la flagranza dell’amplesso, essendo sufficienti le sole effusioni affettuose, compatibili con il luogo pubblico e allo stesso tempo sintomatiche di un rapporto amoroso, intimo, fisico; effusioni che possono desumersi anche dal contenuto di messaggi inviati dal coniuge fedifrago all’amante.

(Cassazione Civile, ordinanza 8 maggio 2023, n. 12190)


Sulle azioni risarcitorie dell’appaltatore nell’ipotesi di “vendita a catena”

In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

(Cassazione Civile, ordinanza, 9 maggio 2023, n. 12337)


Risarcimento diretto al trasportato anche se l'altro veicolo ha targa estera e l'assicurazione non opera in Italia

La persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD), atteso che il d.lg. n. 209 del 2005, art. 141, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

(Cassazione Civile, 8 maggio 2023, n. 12172)


Compenso avvocato: non può essere liquidata dal Giudice una cifra inferiore al preventivo firmato dal cliente

Deve essere accolto il ricorso dell'avvocato che si è visto liquidare un compenso inferiore dal giudice rispetto alla cifra indicata nel preventivo sottoscritto dal cliente, per l'attività prestata in un procedimento di mediazione familiare e per la difesa in un successivo giudizio civile., atteso che deve essere cassata la decisone dei giudici del merito i quali non hanno dato conto delle ragioni per le quali hanno ritenuto congruo il compenso liquidato e privi di valenza probatoria i preventivi accettati e sottoscritti dalla parte, avendo immotivatamente riconosciuto un importo notevolmente inferiore a quello concordato dalle parti.

(Cassazione Civile, 8 maggio 2023, n. 12105)


La revoca della patente può essere adottata nel termine di 5 anni dalla commessa violazione

La revoca della patente può essere autonomamente adottata nel termine di cinque anni dalla commessa violazione - ossia nel rispetto del termine di prescrizione - non essendo imposti termini di decadenza (previsti invece per l'applicazione della sanzione principale) e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, essendosi ripetutamente esclusa l'applicazione del diverso termine di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla l. n. 241 del 1990, sull'assunto che la disciplina delle sanzioni amministrative è integralmente contenuta nella l. n. 689 del 1981.

(Cassazione Civile, 5 maggio 2023, n. 11792)


Contratto d’appalto nullo: nessuna responsabilità dell'appaltatore per negligenza nell'adempimento delle obbligazioni

La nullità del contratto di appalto concluso dalle parti elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento delle obbligazioni quando la causa della nullità stessa sia addebitabile alla committente. Non è configurabile, pertanto, una responsabilità contrattuale dell'appaltatore nei confronti della committente per negligenza nell'adempimento di obbligazioni che possono sorgere soltanto da un negozio valido e produttivo di effetti.

(Cassazione Civile, 4 maggio 2023, n. 11636)


La violazione del GDPR non comporta automaticamente il risarcimento

L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che: la mera violazione delle disposizioni di tale regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento. L'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una norma o una prassi nazionale che subordina il risarcimento di un danno immateriale, ai sensi di tale disposizione, alla condizione che il danno subito dall'interessato abbia raggiunto un certo grado di gravità. L'articolo 82 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: ai fini della determinazione dell'importo del risarcimento dovuto in base al diritto al risarcimento sancito da tale articolo, i giudici nazionali devono applicare le norme interne di ciascuno Stato membro relative all'entità del risarcimento pecuniario, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività del diritto dell'Unione (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino austriaco diretta ad ottenere il risarcimento del danno immateriale che egli affermava di aver subito a causa del trattamento da parte di una società di dati relativi alle affinità politiche di persone residenti in Austria, pur non avendo acconsentito a tale trattamento).

(Corte di Giustizia Europea, 4 maggio 2023, n. 300)


E’ valida la penale purché determinabile

In materia di clausola penale, la prestazione posta a carico della parte inadempiente ai sensi dell'art. 1382 c.c. è soggetta all'applicazione della disciplina generale dell'oggetto del contratto, sicché può essere determinata o determinabile sulla base di un criterio predeterminato, quantunque la determinazione possa aver luogo soltanto ex post, in un momento successivo al consumarsi dell'inadempimento.

(Cassazione Civile, 3 maggio 2023, n. 11548)


La scrittura privata sottoscritta è prova dell’accordo simulatorio di donazione con riserva di usufrutto

Il contratto relativamente simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà parzialmente non voluti. Nella simulazione relativa, a fronte di un contratto simulato di cui non si vogliono gli effetti, ricorre quindi un contratto dissimulato a cui le parti intendono vincolarsi. In applicazione del principio generale contemplato dall’art.2697 c.c., l’onere di dimostrare la simulazione spetta alla parte che deduca che l’atto è simulato (ovvero al convenuto che in via di eccezione alleghi tale simulazione). Ai fini della prova tra le parti della simulazione di un negozio solenne basta però una scrittura privata, che soddisfa il requisito della forma scritta ad probationem tantum, benché per la stipulazione del contratto simulato sia prescritta la forma ad substantiam dell’atto pubblico, poiché le controdichiarazioni sono destinate a restare segrete e possiedono un’obiettività giuridica diversa dalla modificazione dei patti.

(Tribunale di Catania, 1 maggio 2023, n. 1889)


Condannato al risarcimento il mediatore che sottace le irregolarità urbanistiche

Il mediatore, ai sensi dell'art. 1759, comma 1, c.c., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, o che avrebbe dovuto conoscere con l'uso della diligenza impostagli dalla natura professionale dell'attività esercitata, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso o determinare le parti a perfezionare il contratto a diverse condizioni; ne consegue che, ove l'affare sia concluso, può sussistere la responsabilità risarcitoria del mediatore in caso di mancata informazione del promissario acquirente circa l'esistenza di irregolarità urbanistiche o edilizie non ancora sanate relative all'immobile oggetto della promessa di vendita, dovendosi comunque verificare l'adempimento di tale dovere di informazione da parte del mediatore con esclusivo riferimento al momento stesso della conclusione dell'affare. Allorché l'affare sia concluso, la responsabilità risarcitoria del mediatore reticente o mendace può correlarsi al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito (indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, quale, nella specie, quella del venditore per la violazione dell'impegno traslativo, che possa consentire al compratore di sperimentare i mezzi di tutela finalizzati al mantenimento dell'equilibrio del rapporto di scambio), o anche all'importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente.

(Cassazione Civile, 2 maggio 2023, n. 11371)