Lo Scout speed deve essere presegnalato, in difetto il verbale di accertamento è nullo
Il d.m. n. 15 agosto 2007, art. 3, nella parte in cui esonera dall'obbligo di presegnalazione l'uso di strumenti (quale lo "Scout speed") di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l'art. 142, comma 6-bis cod. strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l'installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l'iscrizione sintetica "controllo velocità" o "rilevamento velocità"), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l'individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie; nel caso di specie, l'art. 142, comma 6-bis C.d.S. rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione; il d.m. n. 15 agosto 2007, artt. 1 e 2, peraltro, distinguono secondo le differenti tipologie di strumentazione le modalità di impiego e di segnalazione della postazione di controllo, individuandole in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli; l'art. 1 prevede specificamente, al comma 4, che le iscrizioni dei dispositivi di segnalazione luminosa installati sulle autovetture possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità" e tale previsione è certamente applicabile anche alle ipotesi di autovetture dotate del dispositivo Scout speed.
(Cassazione Civile, 26 gennaio 2023, n. 2384)
La solo sottoscrizione della proposta d'acquisto non fa sorgere il diritto alla provvigione del mediatore
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. È invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell'affare, come è accaduto nel caso di specie con la sottoscrizione della proposta d'acquisto.
(Cassazione Civile, 26 gennaio 2023, n. 2385)
La pubblicazione di una foto in contesto “pubblico” non giustifica il risarcimento
La persona fotografata ad una pubblica manifestazione senza il suo consenso in una stazione ferroviaria ed in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, tra cui anche numerosi partecipanti alla manifestazione nota come gay pride, avvenimento di interesse pubblico, non ha diritto al risarcimento, non essendo invero configurabile la sussistenza di un danno, in quanto in relazione al contesto la possibilità di essere individuato costituisce “rischio della vita” che non ci si può esimere dall’accettare.
(Cassazione Civile, ordinanza, 25 gennaio 2023, n. 2304)
Vanno revisionate le tabelle millesimali in caso di rilevanti modifiche degli immobili
In tema di revisione e modificazione delle tabelle millesimali, qualora i condomini, nell'esercizio della loro autonomia, abbiano espressamente dichiarato di accettare che le loro quote nel condominio vengano determinate in modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp. att. c.c., dando vita alla "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, primo comma, ultima parte, c.c., la dichiarazione di accettazione ha valore negoziale e, risolvendosi in un impegno irrevocabile di determinare le quote in un certo modo, impedisce di ottenerne la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., che attribuisce rilievo esclusivamente alla obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari dell'edificio ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle. Ove, invece, tramite l'approvazione della tabella, anche in forma contrattuale (mediante la sua predisposizione da parte dell'unico originario proprietario e l'accettazione degli iniziali acquirenti delle singole unità immobiliari, ovvero mediante l'accordo unanime di tutti i condomini), i condomini stessi intendano non già modificare la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, bensì determinare quantitativamente siffatta portata (addivenendo, così, alla approvazione delle operazioni di calcolo documentate dalla tabella medesima), la semplice dichiarazione di approvazione non riveste natura negoziale, con la conseguenza che l'errore il quale, in forza dell'art. 69 disp. att. c.c., giustifica la revisione delle tabelle millesimali, non coincide con l'errore che è vizio del consenso, di cui agli artt. 1428 e ss. c.c., ma consiste, per l'appunto, nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito.
(Cassazione Civile, ordinanza, 23 gennaio 2023, n. 1896)
Deve essere limitato il numero di animali presenti in un immobile
Il ricovero di un numero elevato di esemplari di animali determina un'immissione che non è generata da un uso ordinario per civile abitazione, bensì è un'attività di custodia e cura degli animali (in sostanza di un canile), pertanto va condannato un soggetto a detenere, all’interno della sua proprietà, non più di sei cani ed a risarcire il danno causato ai vicini per la sussistenza di rumori molesti e di cattivo odore.
(Cassazione Civile, ordinanza, 20 gennaio 2023, n. 1823)
L’audizione del minore non è un obbligo assoluto
Nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano minori adolescenti, può non procedersi direttamente alla loro audizione, laddove essi siano stati comunque sentiti personalmente nei due gradi di giudizio, in occasione della c.t.u. e degli incontri organizzati dai servizi sociali. Al fine, però, di poter derogare ad un adempimento altrimenti ritenuto essenziale ed ineliminabile, la decisione del giudice deve poggiare su una espressa e specifica motivazione, articolata su vari aspetti (manifesta superfluità, ascolto già effettuato da esperti, contrasto con l'interesse dei minori), così come consentito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 336-bis c.c., attualmente vigente.
(Cassazione Civile, 23 gennaio 2023, n. 2001)
La morte di un familiare che presta la propria attività nell'impresa di famiglia costituisce un danno patrimoniale
Per ottenere il risarcimento della 'perdita subita' ai sensi dell'art. 1223 c.c. non occorre che il danneggiato si sia preventivamente attivato per ripianare detta perdita così da dimostrare di avere sostenuto le spese allo scopo necessarie, non sussistendo alcuna obbligazione in tal senso (cassata, nella specie, la decisione della Corte d'appello che aveva errato nell'affermare che la morte di un familiare lavorante nell'impresa di famiglia non integrava un danno patrimoniale, poiché tale lavoro costituiva un dovere e non una facoltà e che per ottenere il risarcimento del danno occorreva provare il costo del rimpiazzo dell'utilità perduta).
(Cassazione Civile, ordinanza, 18 gennaio 2023, n. 1386)
Pannelli fotovoltaici in condominio: il singolo non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale
L’istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea: l'eventuale parere contrario del condominio ha unicamente valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante e non è impugnabile per carenza di interesse.
(Cassazione Civile, 17 gennaio 2023 n. 1337)
Spese del supercondominio: l’amministratore può agire nei confronti dei singoli codomini
In presenza di un Supercondominio ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliari o di edifici, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del Supercondominio può ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a quest'ultimi.
(Cassazione Civile, ordinanza, 16 gennaio 2023, n. 1141)
No all’integrazione dell’assegno per la perdita dei “benefit”
Poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i "redditi adeguati" a cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea. Ciò posto, è pacifico che con la separazione i coniugi possono subire la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell'uno o dell'altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti». Ciò nonostante, l'assegno di mantenimento deve essere determinato considerando, non tanto la cessazione del godimento diretto di particolari beni, bensì il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano aumentato l'assegno di mantenimento in favore della moglie in considerazione del fatto che la donna non avrebbe più potuto usufruire nel periodo estivo di un appartamento al mare di proprietà esclusiva del marito).
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 gennaio 2023, n. 952)