I limiti alla parodia dell’opera o del personaggio creato da altri
In tema di diritto di autore, la parodia deve rispettare un giusto equilibrio tra i diritti del soggetto che abbia titolo allo sfruttamento dell'opera, o del personaggio, e la libertà di espressione dell'autore della parodia stessa; in tal senso, la ripresa dei contenuti protetti può giustificarsi nei limiti connaturati al fine parodistico e sempre che la parodia non rechi pregiudizio agli interessi del titolare dell'opera o del personaggio originali, come accade quando entri in concorrenza con l'utilizzazione economica dei medesimi (nel caso in esame è stato ritenuto illecito lo spot pubblicitario siccome lo stesso non integrava una rielaborazione di un'opera originale avente un riconoscibile apporto creativo, teso a promuovere nuove idee o nuovi messaggi dell'autore verso il pubblico, bensì un'opera che oggettivamente si caratterizza per un evidente agganciamento del personaggio Zorro, creato da J. McCulley).
(Cassazione Civile, ordinanza, 30 dicembre 2022, n. 38165)
Lo slogan con capacità distintiva può registrarsi come marchio d’impresa
In tema di marchio d'impresa, l'imprenditore ha diritto alla registrazione anche di uno slogan pubblicitario, ma l'espressione contenente il messaggio promozionale deve adempiere alla finalità distintiva ossia essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi offerti da quell'impresa.
(Cassazione Civile, ordinanza, 23 dicembre 2022, n. 37697)
Micropermanenti risarcibili anche senza evidenza strumentale
In materia di risarcimento del danno da c.d. micro-permanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall'art. 32, comma 3-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, va interpretato nel senso che l'accertamento della sussistenza della lesione temporanea o permanente dell'integrità psico-fisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali; tuttavia l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione ai fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l'esame clinico strumentale.
(Cassazione Civile, 22 dicembre 2022, n. 37477)
L’apertura di un terrazzo a tasca sul tetto condominiale è una modificazione
Le modificazioni per il miglior godimento della cosa comune (a differenza dalle innovazioni che vengono deliberate dall'assemblea nell'interesse di tutti i partecipanti ai sensi dell’ art. 1120 c.c.) possono essere apportate a proprie spese dal singolo condomino con i limiti indicati dall’art. 1102 c.c. e non richiedono alcuna preventiva autorizzazione assembleare, salvo che tale autorizzazione non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell’esercizio dell’autonomia privata, potendo altrimenti attribuirsi all’eventuale autorizzazione alle modifiche comunque richiesta o concessa dall'assemblea il valore di mero riconoscimento dell'inesistenza di interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante (nella specie è stata ritenuta modificazione l’apertura di un terrazzo a tasca sul tetto condominiale).
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2022, n. 36389)
L’agente è legittimato a ricevere la denunzia dei vizi della cosa venduta
Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso tramite l‘agente ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, ivi comprese le denunce dei vizi, sono validamente fatti tramite l’agente, e ciò in quanto l’art. 1745 c.c. pone un potere di rappresentanza generale.
(Cassazione Civile, ordinanza, 15 dicembre 2022, n. 36835)
Istruzioni errate: l’appaltatore non è responsabile se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; l'appaltatore, in mancanza di tale prova è, pertanto, tenuto a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
(Cassazione Civile, 15 dicembre 2022, n. 36781)
Sui diritti spettanti all’acquirente di bene gravato da oneri o da diritti reali o personali non apparenti
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, l’acquirente ha diritto oltre alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, secondo quanto stabilito dall’art. 1480 Cod. Civ., anche al risarcimento del danno, fondato sulle norme generali di cui agli artt. 1218 e 1223 Cod. Civ..
(Cassazione Civile, ordinanza, 17 dicembre 2022, n. 37020)
Lo stress non giustifica l'atto sconveniente dell’avvocato
La forma scritta dell'atto in cui vengono mosse insinuazioni sul magistrato garantisce sempre la possibilità di verificare e rileggere il contenuto (respinta la tesi difensiva di una avvocatessa a cui era stato contestata la violazione degli articoli 52 e 53 del codice deontologico forense, in quanto in un atto di opposizione all'archiviazione aveva mosso affermazioni sconvenienti nei confronti del magistrato; la ricorrente, diventata da poco mamma, sosteneva che la carenza di sonno l'aveva portata a redigere l'atto di opposizione ad archiviazione in sostanziale assenza di coscienza e volontà).
(Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14 dicembre 2022, n. 36660)
Per il concorso di colpa occorre valutare la condotta di tutti i soggetti coinvolti
Laddove si accerti che la condotta colposa di un conducente (nel caso, per eccesso di velocità) ha aggravato le conseguenze del sinistro che si sarebbe in ogni caso verificato a seguito della manovra colposa del conducente del veicolo antagonista (nel caso, per aver invaso l'opposta corsia di marcia), risulta con ciò stesso assolto l'onere dei danneggiati (nel caso, i congiunti del trasportato deceduto nel sinistro) di provare il nesso di causa fra la condotta di entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro e il danno patito (fatta salva la quantificazione, da parte del giudice, della misura dei distinti contributi causali), mentre incombe sul conducente che affermi che il danno si sarebbe egualmente verificato, a prescindere dalla propria condotta, l'onere di fornirne la prova.
(Cassazione Civile, ordinanza, 14 dicembre 2022, n. 36519)
Al padre assente non spetta il maggiore risarcimento per la perdita della figlia
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad una ragazza che viaggiava come trasportata, è stata ritenuta la non effettività del rapporto padre -figlia, atteso che il rapporto con la figlia constava in contatti telefonici e manifestava la sua fragilità nella non partecipazione dell'uomo agli incontri organizzati dai Servizi Sociali e nel fatto che non si fosse mai posto il problema del mantenimento della figlia).
(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2022, n. 32697)