Compravendita animali d’affezione: la malattia del cane deve essere denunciata entro due mesi dalla scoperta
In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto".
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 dicembre 2022, n. 35844)
Il responsabile del singolo punto vendita risponde per la violazione dell’obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari
Allorché una società commerciale di notevoli dimensioni sia articolata in molteplici punti vendita, diffusi sul territorio, dell'illecito amministrativo consumato in uno di essi (consistente, nel caso di specie, nel non consentire la tracciabilità di uno più prodotti alimentari) non può essere chiamato a rispondere il legale rappresentante della società, ma il responsabile preposto alla singola unità ove è stato commesso il fatto, il quale ne risponderà in solido con la società medesima. La mera, generica, carenza sia dei responsabili preposti alla singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura che sia stata appositamente costituita per l'osservanza degli obblighi la cui violazione sia oggetto della sanzione amministrativa, non può valere a fondare una responsabilità del legale rappresentante della società quando tale carenza sia dedotta puramente e semplicemente dalla commissione dell'illecito, potendo tale responsabilità essere affermata allorquando, non solo venga verificata una specifica inadeguatezza sia dei responsabili della singola unità ove è stato commesso il fatto sia della struttura appositamente costituita, ma anche questa inadeguatezza - che non può essere desunta dalla mera commissione dell'illecito in sé ma deve trovare fondamento nella constatazione di autonome e specifiche carenze (di mezzi o di competenze) - sia riconducibile ad azioni od omissioni, parimenti determinate, del legale rappresentante della società, in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo -pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito (fattispecie relativa ad un'ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione per mancato rispetto dell'obbligo di rintracciabilità dei prodotti alimentari -nel caso specifico, un formaggio -, previsto dal regolamento Ce 178/2002).
(Cassazione Civile, 5 dicembre 2022, n. 35685)
Caduta nella buca: il Comune ne risponde anche se c’è stata condotta imprudente
La eterogeneità tra i concetti di «negligenza della vittima» e di «imprevedibilità» della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, ferma la sua rilevanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma primo, cod. civ., non è di per sé sufficiente ad escludere del tutto la responsabilità del custode, occorrendo anche che si tratti di condotta non prevedibile né prevenibile (confermato il risarcimento a una donna, vittima di un sinistro durante una passeggiata tra le bancarelle di un mercato rionale. Il fatto che quest'ultima avrebbe dovuto, con una maggiore diligenza ed attenzione, avvedersi della sconnessione, tra l'altro evidente, esistente sul tratto stradale percorso, non è dato sufficiente per escludere ogni responsabilità dell'ente locale).
(Cassazione Civile, 2 dicembre 2022, n. 35558)
La domanda di rimozione della veranda va proposta nei confronti di tutti i comproprietari
Qualora oggetto della domanda di arretramento o demolizione sia un immobile in comunione tra i coniugi, entrambi gli stessi, in quanto partecipi di una comunione "senza quote" ed indipendentemente da chi sia stato autore della costruzione, devono prendere parte al giudizio, dovendosi evitare il rischio di pervenire ad una decisione che non sia opponibile ad entrambi i comproprietari e sia, pertanto, inutiliter data (fattispecie relativa alla rimozione di una veranda ed il secondo invece ad eliminare un muro realizzato sul ballatoio di un immobile).
(Cassazione Civile, 2 dicembre 2022, n. 35457)
Sull’ordine delle riduzioni nelle disposizioni lesive della legittima
Se il de cuius ha fatto più donazioni o disposizioni testamentarie, in prima linea sono soggette a riduzione, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, le disposizioni testamentarie; successivamente si passa alle donazioni (art. 555, comma 2, c.c.). Se le disposizioni testamentarie sono più di una, la loro riduzione avviene proporzionalmente senza distinguere fra eredi e legatari (art. 558 c.c.). In caso di più donazioni, queste non si riducono proporzionalmente, come le disposizioni testamentarie (art. 558 c.c.), ma cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (art. 559). Le donazioni coeve, per le quali non sia possibile stabilire quale di esse sia anteriore rispetto alle altre, debbono essere ridotte in proporzione al loro valore, come le disposizioni testamentarie.
(Cassazione Civile, ordinanza, 2 dicembre 2022, n. 35461)
Sul risarcimento del patema d'animo sofferto dalla lavoratrice della Costa Concordia
Va confermata la legittimità delle decisione dei giudici del merito che hanno riconosciuto e liquidato il danno morale soggettivo quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale e il dato della avvenuta liquidazione di tale danno morale attraverso la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi, in quanto utilizzato come parametro ai fini della valutazione equitativa, non fa venir meno la legittimità della decisione (fattispecie relativa al risarcimento del danno subito da una lavoratrice a bordo di una nota nave da crociera affondata nel 2012 a cui era stata riconosciuta una somma a titolo di risarcimento per il 'patema d'animo' derivato dall'incidente).
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 dicembre 2022, n. 35499)
Sull’usucapione del diritto a tenere la siepe a distanza inferiore dal muro di confine
Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892 comma 1 n. 1 c.c. mira ad impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune (art. 892 comma 4 c.c.), le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro. Del resto, ai sensi dell'art. 892 c.c., in ogni caso le piante devono essere tenute ad un'altezza che non ecceda la sommità del muro di confine. In altri termini, si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine ex art. 892 c.c., ma non in relazione alla sola altezza delle stesse.
(Cassazione Civile, 1 dicembre 2022, n. 35377)
Sul danno terminale quando la vittima muore dopo un lasso di tempo apprezzabile dall'evento lesivo
Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente: di danno biologico "terminale", ossia di danno biologico da invalidità temporanea assoluta; e di danno morale, consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assista allo spegnersi della propria vita, e quindi nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di "lucidità agonica", in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta "manifestamente lucida". Il danno biologico terminale è invece configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 novembre 2022, n. 34987)
Sulla valenza di un precedente ricorso in tema di addebito
Grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (esclusa, nella specie, l'addebitabilità della separazione al comportamento infedele della moglie, atteso che la proposizione di un precedente ricorso per separazione, poi abbandonato, attestava la crisi della coppia ben prima della condotta infedele della donna).
(Cassazione Civile, 28 novembre 2022, n. 34944)
L'avvocato "negligente" non risarcisce il cliente per la perdita del condono futuro
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo scorretto adempimento dell'attività professionale, ma occorre verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile a tale condotta, se il danno vi sia effettivamente stato e, infine, se il compimento di ciò che era dovuto da parte del legale, alla stregua dei comportamenti probabilistici, avrebbe portato al riconoscimento delle proprie ragioni (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'avvocato che aveva fatto passare in giudicato la sentenza e aveva vanificato la possibilità di accedere al condono fiscale voluto dai clienti).
(Cassazione Civile, 25 novembre 2022, n. 34787)